il Punto Coldiretti

Sfalci e potature: i chiarimenti dalle Regioni Lombardia e Marche

Grazie a Coldiretti e Consulta nazionale del Florovivaismo è stata fatta chiarezza sulla possibilità di riutilizzare sfalci e potature prima di considerarli rifiuti nelle Regioni Lombardia e Marche.

Per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2006 (testo unico ambientale-TUA) dal d.lgs. n. 116 del 2020, sfalci e potature risultano regolati nei modi seguenti:

a) Sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti, secondo l’art. 185, comma 1, lett f) del TUA, se prodotti nell’ambito di attività agricole o utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. L’esclusione di tali materiali dall’ambito dei rifiuti comporta la deroga agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti (tenuta del registro di carico e scarico, formulario di identificazione, iscrizione al catasto, iscrizione all’albo dei gestori ambientali).

b) Sono considerati rifiuti urbani gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5.

c) Sono considerati rifiuti speciali gli sfalci e le potature derivanti dalle attività di manutenzione del verde privato prodotti nell’ambito delle attività artigiane, come pure quelli prodotti in agricoltura, qualora non siano destinati ad altri usi.

Tale nuovo assetto normativo ha sollevato diversi dubbi interpretativi tra gli operatori circa la possibilità di reimpiegare gli sfalci e le potature secondo i principi dell’economia circolare prima di trattarli come rifiuti.

Con le note ufficiali pubblicate dalle Regioni Lombardia e Marche, sono stati forniti importanti chiarimenti diretti a precisare le modalità d’impiego di sfalci e ramaglie quando prodotti dall’attività di un agricoltore-florovivaista o da un florovivaista non agricoltore/manutentore del verde. Le note pubblicate dalle Regioni presentano, inoltre, un riferimento specifico ai criteri ambientali minimi formulati per il servizio di manutenzione del verde pubblico e la fornitura dei prodotti per la cura del verde che impegnano le amministrazioni pubbliche a privilegiare, per la fertilizzazione del terreno, l’impiego di sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.) assicurando che i residui organici siano preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

Sembra, pertanto, utile procedere ad una ricostruzione del quadro normativo sulla base di un criterio soggettivo che consente di articolare le seguenti ipotesi:

– l’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alle potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, ad esempio, attraverso le attività di compostaggio del materiale organico o per la produzione di energia, si considera produttore di un non rifiuto, ai sensi della riscritta lett. f) dell’articolo 185;

– l’imprenditore agricolo che non utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale può cederli a terzi secondo la disciplina dei sottoprodotti, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 184-bis;

– l’imprenditore florovivaista non agricoltore/manutentore del verde, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano o speciale, potrà conferire sfalci e potature agli imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche, secondo la disciplina dei sottoprodotti, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

– l’imprenditore florovivaista non agricoltore/manutentore del verde, prima di disfarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano o speciale, potrà valorizzare sfalci e potature riutilizzandoli come sottoprodotto presso la propria azienda.

In sostanza, i residui di lavorazione del verde pubblico o privato possono essere destinati ad un utilizzo agricolo, purchè vi sia adeguata tracciabilità tra il punto di produzione (cioè il punto in cui si svolge il processo produttivo primario da cui si originano i residui della produzione) e il luogo di destinazione nel quale si realizzi un reale utilizzo agronomicamente corretto e riconducibile ad una buona pratica agricola.

Pertanto, laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 185, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006, vale a dire che:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente senza comportare impatti complessivi negativi.

Coldiretti auspica una capillare diffusione delle buone pratiche sostenute dalle regioni Lombardia e Marche per assicurare agli imprenditori di avvalersi degli strumenti di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per sviluppare percorsi di multifunzionalità nel rispetto dei principi della bioeconomia e dell’economia circolare.

Coldiretti, inoltre, fornisce sostegno attraverso i propri uffici alle Regioni interessate all’adozione di analoghe iniziative al fine di assicurare a tutte le imprese del florovivaismo che si dedicano alla cura del verde una gestione efficiente e semplificata della propria attività, con una responsabile attenzione alla tutela dell’ambiente.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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