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Trattamenti fitosanitari con i droni, chiarimenti del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emanato e pubblicato sul proprio sito Internet, una nota in merito alla sperimentazione dell’uso di prodotti fitosanitari mediante drone aeromobile a pilotaggio remoto APR Unmanned Aerial Spray Systems-UASS, nell’ambito del quale sono definite le indicazioni operative per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art.54 (Ricerca e sviluppo) del reg. CE 1107/2009. I

Il Ministero della salute sottolinea che da alcuni anni, si assiste ad un crescente interesse del mondo agricolo verso l’uso del drone che trova già oggi un impiego significativo in attività di mappatura, controllo e monitoraggio del terreno e delle colture, con indubbi vantaggi in termini di tempestività dell’intervento e minore impiego di risorse umane e mezzi rispetto a quelli convenzionalmente impiegati per lo svolgimento di tali compiti. La nota del Ministero della salute appare sicuramente utile a fornire dettagliati chiarimenti in merito all’utilizzo del drone a fini sperimentali per quanto riguarda i trattamenti fitosanitari. Si è, però, ancora lontani dalla possibilità di ottenere una disciplina che autorizzi l’utilizzo del drone, in via ordinaria, per effettuare i trattamenti con prodotti fitosanitari. L’utilizzo di tale mezzo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari soggiace infatti alla disciplina del d.lgs. n. 150/2012, art 13, che ne dispone il divieto prevedendo la possibilità di autorizzazione in deroga solo nel caso in cui siano soddisfatti specifici requisiti e condizioni.

Il Ministero della salute, tenuto anche conto della vigente disciplina di cui al suddetto art. 13, intende fornire chiarimenti in merito alla normativa di riferimento per la conduzione di studi sperimentali e test che prevedano la distribuzione di prodotti fitosanitari mediante drone. Si rendono disponibili, altresì, indicazioni operative concernenti la procedura e la documentazione tecnica richiesta a supporto dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso alla sperimentazione di prodotti fitosanitari mediante drone evidenziando che i requisiti previsti sono da intendersi come “requisiti minimi” utili esclusivamente ad acquisire elementi conoscitivi relativamente all’efficacia e all’impatto sull’ambiente e sulla salute umana connessi alla distribuzione dei prodotti fitosanitari mediante drone. Le indicazioni operative, in attesa di disposizioni specifiche comunitarie o nazionali, sono rivolte a coloro che risultino già muniti dei requisiti previsti dall’ attuale normativa per la conduzione di attività sperimentali con prodotti fitosanitari ed intendano condurre studi e test relativi alla distribuzione di prodotti fitosanitari mediante drone, tra cui: Servizi fitosanitari regionali o altri servizi delle Regioni e Province autonome che intendano svolgere tale attività sperimentale, Università ed enti di ricerca, Centri di saggio accreditati, Organizzazioni di categoria e Imprese titolari di prodotti fitosanitari. Nella nota il Ministero stabilisce che stante il divieto di irrorazione aerea previsto dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 152/2012 e tenuto conto di quanto previsto in materia di sperimentazione di prodotti fitosanitari di cui all’art. 54 (Ricerca e sviluppo) del reg. CE n. 1107/2009, le sperimentazioni di prodotti fitosanitari che prevedono l’uso del drone sono consentite solo su apposito permesso del Ministero della salute previa approvazione del protocollo sperimentale proposto nell’istanza presentata.

In allegato alla nota sono, quindi, fornite le indicazioni operative concernenti la procedura e la documentazione tecnica richiesta a supporto dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso alla sperimentazione di prodotti fitosanitari mediante drone. In merito alla sperimentazione dell’uso di prodotti fitosanitari mediante drone, negli allegati alla nota ministeriale, sono fornite indicazioni operative per l’ottenimento del permesso, la documentazione richiesta a supporto dell’istanza ed i requisiti specifici e di sicurezza. In particolare, sono definite norme relative all’istanza di permesso, alla sperimentazione e tempistica per il rilascio; disponibilità dei dati ottenuti dalla sperimentazione e dei report analitici; comunicazioni alla Asl territorialmente competente; richiesta di deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 del d.lgs. 164/1995; requisiti di sicurezza; certificazioni del pilota e degli operatori; certificazioni del sistema UASS ed autorizzazioni Enac; dati ed informazioni richiesti a supporto dell’istanza di permesso alla sperimentazione e, cioè, informazioni e dati da considerare nel protocollo sperimentale; campionamento; determinazione dell’efficacia, dei residui sul prodotto vegetale, della deriva, dei residui sul suolo, requisiti generali del campionamento, tesi di riferimento. Il soggetto interessato, presenta l’istanza al Ministero della salute. Entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza, il Ministero esegue le necessarie valutazioni con il supporto dell’apposito gruppo di lavoro della sezione Consultiva prodotti fitosanitari e comunica al richiedente l’esito delle valutazioni svolte entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Ove non sussista la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione. la procedura si conclude col rilascio da parte del Ministero della salute del permesso alla sperimentazione proposta. Per quanto riguarda la richiesta di deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 del d.lgs. 194/1995 la normativa vigente sulle sperimentazioni con prodotti fitosanitari di cui all’art. 22, comma 7, del decreto legislativo cit. prevede che le derrate alimentari trattate a scopo sperimentale non devono essere destinate all’alimentazione dell’uomo e degli animali, fatto salvo il caso in cui il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo autorizzato per impieghi sulle derrate alimentari trattate; devono essere conservate separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo; devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui si intenda conferire le derrate oggetto di sperimentazione all’alimentazione umana o animale il responsabile della sperimentazione è tenuto a presentare un’apposita richiesta al ministero in tempo utile, per le dovute valutazioni utilizzando il modulo riportato sul sito Internet del Ministero.

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