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Amministrazione più trasparente, ok all’accesso civico ai documenti della Pa

Con un recentissimo decreto (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), la trasparenza diventa punto privilegiato di incontro tra le azioni della Pubblica amministrazione e l’interesse dei privati ad un costante monitoraggio sul corretto andamento dell’attività amministrativa. Il provvedimento, infatti, definisce la trasparenza come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni» (art. 1, co. 1), con il fine di rendere attuale il diritto del cittadino ad una leale informazione sui fini perseguiti dagli enti e sul reale impiego delle risorse pubbliche.

Il carattere totalizzante dell’accessibilità ai documenti, alle informazioni e ai dati della p.a. si manifesta nel diritto garantito a tutti i cittadini di conoscere, di prendere visione gratuitamente e di utilizzare più volte i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

A tutti i cittadini è garantito il diritto di accesso civico, consistente nel diritto di chiedere alla p.a., senza alcuna motivazione e senza spese, la pubblicazione di un documento, con obbligo, in capo alla p.a. inadempiente di provvedere, nel termine di 30 giorni, alla pubblicazione dei dati nel sito, indicando al soggetto interessato il collegamento ipertestuale ai dati stessi.

L’accesso civico rappresenta una novità di ampio respiro nel panorama amministrativo, ove il diritto di accesso presuppone, secondo quanto previsto dalla l. 241/1990, che vi sia un procedimento in atto o già concluso. Di conseguenza, soggetti legittimati all’esercizio del diritto di accesso sono soltanto i soggetti interessati, cioè coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; legittimati sono anche i controinteressati, cioè coloro che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

Inoltre, sempre nel contesto della l. 241/1990, l’accesso si esercita per mezzo di una richiesta motivata, rivolta all’amministrazione che ha formato il documento, la quale consentirà l’esame e l’estrazione del documento stesso.

Molto più agevole ed immediata risulta, alla luce del recente decreto legislativo, la consultazione di documenti ed informazioni da rendere noti attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali: il ricorso agli strumenti digitali, infatti, garantisce al pubblico di tenersi continuamente aggiornato sulle attività delle p.a. e di accedere liberamente ai dati riportati sul sito.

In base al d.lgs. n. 33/2013, sono oggetto di pubblicazione e di accesso civico, tra le altre, le disposizioni normative concernenti l’istituzione, l’organizzazione e l’attività della p.a., le informazioni relative ai titolari di incarichi politici, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, i dati riguardanti il personale legato all’ente pubblico da un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. È prevista, inoltre, la pubblicazione degli atti con i quali sono stabiliti criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati. Sul sito deve inoltre comparire l’elenco dei soggetti beneficiari.

Sotto il profilo dei controlli, il d.lgs. n. 33/2013 attribuisce al responsabile per la trasparenza il compito di garantire la regolare attuazione dell’accesso civico, vigilando costantemente sull’adempimento da parte della p.a. degli obblighi di pubblicazione, la cui violazione è fonte di responsabilità dirigenziale, ed eventualmente, di responsabilità per danno all’immagine della p.a.

Nulla cambia per l’accesso alle informazioni ambientali, la cui disciplina di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 il cui art. 3-sexies garantisce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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