il Punto Coldiretti

Approvato il decreto dell’Icqf sulla gestione delle non conformità dei prodotti biologici

E’ stato pubblicato il D.M. n. 18096 del 26 settembre 2014 con il quale l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (Icqrf) ha definito tempi e modalità per la gestione delle non conformità riscontrate dagli organismi di controllo nel corso dei controlli sulle produzioni biologiche, al fine di uniformare l’attività degli stessi.

Il decreto stabilisce i tempi relativi all’ingiunzione dei verbali di controllo ispettivo predisposti a seguito di ogni visita effettuata dal personale che effettua il controllo, controfirmati anche in via telematica dall’operatore o da un suo delegato responsabile dell’unità operativa, sono trasmessi per via telematica dall’ispettore alla sede dell’Organismo di controllo entro il mese successivo a quello di esecuzione delle visite ispettive.

Qualora siano state rilevate delle non conformità riconducibili a inosservanze, i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi entro 15 giorni dalla visita ispettiva; nel caso siano state rilevate delle non conformità riconducibili a infrazioni e irregolarità entro 3 giorni dalla visita ispettiva. Una copia dei verbali di controllo ispettivo è consegnata all’operatore o ad un suo delegato responsabile dell’unità produttiva al termine della visita ispettiva.

In questo caso,  l’Organismo di controllo, accertata un’inosservanza, emette e trasmette all’operatore il provvedimento, che prevede la misura della diffida, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il provvedimento emesso dall’Organismo di controllo nei confronti dell’operatore prevede un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell’inosservanza e la presentazione dell’eventuale proposta di azione correttiva.

L’Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’inosservanza e valuta, se del caso, l’eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell’eventuale azione correttiva l’Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa.

 In deroga a quanto sopra indicato, l’Organismo di controllo prevede, fissandone gli ambiti nella documentazione di sistema, che l’ispettore, se rileva un’inosservanza nel corso della visita ispettiva, la segnala all’operatore e adotta immediatamente la misura della diffida. L’operatore propone e attua, immediatamente, le misure per porre rimedio all’inosservanza. L’ispettore valuta come l’operatore ha sanato l’inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l’eventuale proposta di azione correttiva formulata dall’operatore. La valutazione dell’efficacia dell’azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva.

L’Organismo di controllo riesamina l’attività svolta dall’ispettore, nonché il ripristino della conformità, se l’esito è positivo ne da evidenza con atto interno, in caso di esito negativo emette un adeguato provvedimento. Il provvedimento è trasmesso all’operatore, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione.

Per quanto concerne la gestione delle irregolarità, l’Organismo di controllo emette il provvedimento tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall’emissione all’operatore che lo attua con immediatezza.

Il provvedimento emesso dall’Organismo di controllo prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l’operatore comunichi ai propri clienti, la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva l’eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non è possibile ritirare il prodotto, l’operatore ne dà comunicazione all’Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione tramite posta elettronica certificata all’Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell’Icqrf, territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

Il provvedimento emesso dall’Organismo di controllo prevede l’obbligo per l’operatore di dare evidenza degli adempimenti sopra previsti e di presentare la proposta di un’azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. L’Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell’azione correttiva l’Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario attraverso l’effettuazione di una nuova visita ispettiva.

L’Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l’operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall’esito dello stesso. In caso di infrazioni, l’Organismo di controllo, emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l’avvenuta ricezione, entro e non oltre 3 giorni dall’emissione all’operatore che lo attua con immediatezza.

La sospensione della certificazione e l’esclusione dell’operatore si applicano dalla data in cui l’operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, si applicano le disposizioni previste per la gestione delle irregolarità. Il provvedimento emesso dall’Organismo di controllo prevede l’obbligo per l’operatore di dare evidenza degli adempimenti previsti e, in caso di applicazione della misura della sospensione e dell’eventuale misura accessoria, di presentare la proposta di azione correttiva, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

L’Organismo di controllo verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l’efficacia del trattamento dell’infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’operatore, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell’azione correttiva l’Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell’efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l’effettuazione di una nuova visita ispettiva.

L’Organismo di controllo, se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e l’eventuale certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l’operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall’esito dello stesso. Norme specifiche sono previste, poi, per le comunicazioni tra organismi di controllo ed operatori.  Gli Organismi di controllo adeguano la documentazione di sistema alle disposizioni impartite daldecreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, per la successiva approvazione da parte della Direzione generale per il riconoscimento degli Organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore.

Gli Organismi di controllo applicano i tempi e le modalità di gestione delle non conformità stabilite dal decreto, a partire dal 1° gennaio 2015. La normativa sulle conformità ed uno schema della tempistica è consultabile al link: http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/DM%20non%20conformità.pdf

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