il Punto Coldiretti

Arriva un nuovo progetto di legge sulla tutela della biodiversità

Nell’ambito di un’Audizione presso la XIIIma Commissione della Camera dei Deputati, Coldiretti ha espresso condivisione rispetto alla proposta di legge “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria”(C. 348 Cenni e C. 1162 Verini). La promozione della biodiversità in agricoltura, infatti, oggi è un obiettivo di primaria importanza, anche nel contesto della riforma della Politica Agricola Comunitaria, mentre per le imprese agricole, oltre che per le sue valenze ambientali, tale aspetto riveste anche un valore economico, nella misura in cui gli alimenti, ottenuti da colture e razze di animali diversificate, vanno a soddisfare una quota crescente di consumatori  sensibili all’ambiente, ai problemi climatici, nonché alla qualità territoriale. Si può dire, quindi, che la tutela della biodiversità contribuisce in modo rilevante anche allo sviluppo della filiera agroalimentare italiana.

Per le ragioni suddette, Coldiretti ha commentato positivamente il progetto di legge oggetto dell’audizione, ritenendo opportuno, tuttavia, uno maggiore collegamento con il reg. CE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, questo anche per fare in modo che gli strumenti indicati nella proposta, laddove prevedono un coinvolgimento diretto degli agricoltori, possano trovare una concreta attuazione attraverso il loro inserimento nella nuova programmazione dei Piani di sviluppo rurale 2014 2020 mediante specifiche misure e regimi di sostegno. Complessivamente, infatti, si ritiene che il progetto di legge debba potersi integrare nell’ambito di tutti gli investimenti di promozione della filiera agroalimentare.

Rispetto all’obiettivo di favorire lo sviluppo di colture resistenti ai cambiamenti climatici e di incentivare la produzione di razze di animali rustiche e locali appare opportuno  che la proposta di legge contempli anche il settore zootecnico.
Inoltre, é evidente, che il modello di promozione della biodiversità in agricoltura deve considerarsi incompatibile con la coesistenza tra colture ogm, agricoltura biologica e colture convenzionali.

Sull’ultimo punto Coldiretti ha insistito affermando che se si decide di investire nella valorizzazione della biodiversità occorre creare le condizioni per salvaguardare le risorse fitogenetiche autoctone. In attesa che la Commissione UE attribuisca agli Stati membri il diritto di poter scegliere se coltivare o meno ogm. La rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, la cui istituzione è prevista dal progetto di legge, può tradursi in un strumento alternativo. Dove, infatti, a livello territoriale si investe sulla tutela della biodiversità occorre garantire la purezza in situ delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetale.

Per quanto riguarda la vendita in ambito locale, considerata un aspetto preferenziale nel testo, Coldiretti ha sottolineato che la biodiversità si promuove anche attraverso lo scambio tra agricoltori di sementi e di diverse razze di animali,  per cui andrebbe consentito, ad esempio, che tra le modalità di scambio si impieghi anche la rete web. Questo perché se è importante difendere una varietà vegetale o una razza di animale strettamente legata ad un areale di produzione, è anche utile, poi, che questa possa essere coltivata o allevata in altri ambiti territoriali, se ci sono le condizioni ambientali per il suo sviluppo. La tutela di colture e razze di animali che abbiano caratteri di tipicità, infatti, è anche necessaria per garantire la pluralità dei geni e quindi il concetto di protezione non dovrebbe essere inteso sotto il profilo del blocco della circolazione del materiale genetico.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, si ritiene che vada incentivata soprattutto in vista dello sviluppo di nuove e diversificate varietà di sementi, sia per l’agricoltura convenzionale che per quella biologica, per il raggiungimento di prestazioni adeguate in relazione alle diverse condizioni agro-ambientali. Appare chiara, infatti, la necessità di valorizzare varietà con caratteristiche di rusticità tali da garantire maggiore resistenza alle avversità con bassi input.

Un attenzione particolare, inoltre, dovrebbe essere rivolta alle esigenze specifiche dell’agricoltura biologica, specie per quanto riguarda interventi di miglioramento genetico, al fine di produrre materiale, moltiplicabile in strutture adatte, ampiamente disponibile e conservabile con tecniche compatibili con la normativa sul metodo di produzione biologico. Per quest’ultimo aspetto, in particolare, dovranno essere investigati principi attivi per la concia e la disinfestazione delle sementi e dei materiali di propagazione e per la loro conservazione e condizionamento.

A tale proposito, si evidenzia che il regolamento comunitario recentemente approvato sul materiale vegetale non ha tenuto in alcun conto la specificità del mercato delle sementi biologiche. Il diritto di scambio, tra gli agricoltori, dei propri semi, inoltre, non dovrebbe essere limitato, anche perché rappresenta una condizione fondamentale per disporre di sementi al 100% biologiche. Questi scambi sono indispensabili alle selezioni che gli agricoltori operano a livello locale, garantendo, così, la costante evoluzione della biodiversità coltivata. E’ proprio con tali selezioni, infatti, che si permette l’adattamento locale delle piante all’estrema diversità dei territori e alla crescente variabilità climatica, senza fare ricorso in modo esagerato a fertilizzanti e fitofarmaci.

In generale, quindi, ciò che serve sostenere maggiormente è il ruolo attivo degli agricoltori nella produzione delle sementi e nell’innovazione varietale.
Altro aspetto di cui il progetto di legge dovrebbe tener maggiormente conto, sempre in relazione all’obiettivo di tutela della biodiversità, è quello legato al rafforzamento della capacità di resistenza delle colture e delle razze di animali alle malattie.

A causa della globalizzazione, infatti, oggi si stanno diffondendo in Italia nuove patologie delle colture, in quanto i controlli alle frontiere non sono efficienti al punto di limitare l’ingresso nel nostro paese di nuovi parassiti e ciò sta mettendo in crisi colture tipiche del nostro territorio (v. ad es, la Xylella fastidiosa per l’olivo e la drosophila suzukii per i frutti a bacca rossa).

Su questo punto occorre che la legge si colleghi alla legislazione comunitaria e nazionale sulla tutela della salute delle piante (è in corso di approvazione da parte dell’UE un nuovo regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante), ma una previsione analoga deve essere inserita anche per quanto riguarda le malattie che colpiscono gli animali da allevamento.

Nell’analisi della proposta, inoltre, Coldiretti ha evidenziato quello che attualmente forse è il principale limite della legge e cioè, la mancanza di una copertura finanziaria.
Una proposta potrebbe essere quella di prevedere che gli introiti della c.d. tassa sui fitofarmaci prevista dall’art. 59 (Sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità) della L. 23 dicembre 1999 n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) siano devoluti a finanziare le misure che consentono di tutelare la biodiversità in agricoltura.

Altro aspetto importante è che il progetto di legge si concentra molto sulle colture vegetali, ma non dedica sufficiente attenzione alle misure di tutela della biodiversità nel settore della zootecnia che, invece, costituisce un asse importante e strategico della filiera agroalimentare italiana.
L’attuale formulazione del testo, infatti, non prende in sufficiente considerazione le attività che vengono già svolte a tutela della biodiversità animale e che sono disciplinate dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 (con riferimento alle razze delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 529 (con riferimento agli animali compresi nell’elenco di cui all’allegato II del Trattato istitutivo della CEE appartenenti a specie e razze diverse da quelle già regolamentate).

Sia la legge n. 30/1991 che il D.lgs. n. 529/1992 prevedono, infatti, l’istituzione di libri genealogici e registri anagrafici e lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini della gestione del miglioramento genetico e della tutela e conservazione delle razze non sottoposte a un piano nazionale di selezione (attività che devono essere realizzate secondo le prescrizioni contenute in specifici disciplinari approvati con decreto del Ministero dell’Agricoltura). Secondo Coldiretti, sarebbe, pertanto, necessario integrare il testo del progetto di legge, tenendo conto di quanto previsto dai due provvedimenti citati.

Sempre a tal fine, con riferimento all’istituzione dell’anagrafe dell’agro-biodiversità, di cui al comma 1 dell’art. 3 del testo oggetto di commento, si deve osservare che, per le razze animali, in ottemperanza ai citati legge n. 30/1991 e D.lgs. 529/1992, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l’elenco completo delle specie e delle razze ammesse, i libri genealogici e i registri anagrafici, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2008/73/CE e decisione 2009/712/CE.

Si ritiene, inoltre, che, anche sulla base di quanto previsto dalle normative citate, i libri genealogici e i registri anagrafici dovrebbero avere un’operatività nazionale.
Con riferimento all’individuazione, da parte delle regioni, di coltivatori custodi per la conservazione in situ di razze animali a rischio di estinzione, attività prevista dal progetto di legge, si evidenzia la necessità di tenere conto del fatto che, per quanto concerne dette razze, è già operativo il sistema delle associazioni allevatori, che detiene i libri genealogici e i registri anagrafici con l’obiettivo della conservazione in situ delle razze animali. Detti libri e registri, infatti, contengono informazioni sulle dimensioni dell’allevamento, definiscono i protocolli tecnici di conservazione, gli obblighi e doveri degli allevatori ed è, pertanto, necessario che anche gli allevatori siano di diritto equiparati a coltivatori custodi.

Relativamente, invece, all’individuazione, da parte delle regioni, di soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per l’attivazione della conservazione ex situ della biodiversità animale, è opportuno considerare che non ci sono motivi ostativi a che le Regioni attivino, nei propri territori, centri di conservazione per particolari biodiversità che caratterizzino i territori stessi. È opportuno fare presente, ad esempio, che il Consorzio di sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative (Consdabi), national focal point italiano della FAO per la gestione delle risorse genetiche animali, opera in tale ambito, a livello nazionale, da circa un ventennio su incarico del Mipaaf.

Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 6 del testo analizzato, che prevede l’individuazione mediante procedura ad evidenza pubblica  a livello nazionale, da parte del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, dei centri di referenza specializzati nella raccolta, preparazione e conservazione di seme, ovociti ed embrioni prelevati da riproduttori appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione, Coldiretti ha precisato che, per quanto concerne gli animali allevati, ai sensi del decreto ministeriale n. 403 del 19 luglio 2000, attuativo della legge n. 30/1991, l’individuazione dei centri già avviene da parte delle regioni sulla base della verifica del rispetto degli specifici requisiti tecnici e sanitari previsti nel decreto stesso.

In ogni caso, per la conservazione di materiale da riproduzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso il Sistema delle Associazioni degli allevatori, opera mediante il Laboratorio genetica e servizi, il già citato Consorzio di sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative (Consdabi) e l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani.
In tale ambito, si provvede alla raccolta e conservazione di materiale seminale, ovuli, embrioni, DNA e le relative informazioni sono registrate nei libri genealogici e nei registri anagrafici.
Per quanto concerne, infine, il Comitato Permanente per la biodiversità agraria e alimentare, previsto dalla proposta di legge, in considerazione delle attività svolte dal Sistema delle Associazioni degli allevatori a tutela della biodiversità delle specie e razze  di cui alla legge n. 30/1991 e al D.lgs. 529/1992, Coldiretti ritiene che debbano fare parte di tale Comitato anche i rappresentanti delle Associazioni Allevatori tenutarie di libri e registri anagrafici.

 

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