il Punto Coldiretti

Autorizzazione Integrata Ambientale, in vigore le nuove tariffe

Il Ministero dell’Ambiente, con una procedura alquanto inusuale, ha comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore del decreto inerente le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), così come disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Si tratta di una versione leggermente rivista, rispetto a quelle circolate in precedenza. Versioni sulle quali, peraltro, Coldiretti aveva avuto modo di esprimere, nelle sedi appropriate, la propria contrarietà, in particolare per quanto riguarda i singoli importi da applicare alle tariffe inerenti le fasi di istruttoria e di controllo.

Il decreto disciplina le tariffe necessarie per:
a) il rilascio dell’AIA relativa a impianti nuovi o esistenti,
b) il rinnovo periodico dell’AIA già rilasciata;
c) il nuovo rilascio dell’autorizzazione a seguito di modifica sostanziale oppure in caso di riesame della medesima dal quale emergono modifiche sostanziali;
d) l’aggiornamento in caso di modifica non sostanziale oppure per il riesame dell’autorizzazione dal quale emergano soltanto modifiche non sostanziali;
e) i controlli programmati nel Piano di monitoraggio e controllo;
f) i controlli programmati nel Piano di monitoraggio e controllo, che costituiscono parte integrante delle autorizzazioni integrate rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005.

Rimangono escluse dal campo di applicazione del decreto soltanto le ispezioni straordinarie, non programmate nell’AIA. Si evidenzia, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto in esame ed in considerazione delle specifiche realtà dei territori di riferimento, possono adeguare e integrare le tariffe.

Il d.lgs. n. 59/2005, che regola la materia, come è noto, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da talune attività, che determinano una particolare pressione sull’ambiente, e prevede le misure intese ad evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Gli impianti di interesse agricolo che rientrano nel campo di applicazione dell’AIA sono, ad esempio, i macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno e quelli di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti di suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti scrofe.

Ai fini della determinazione della tariffa per il rilascio dell’AIA agli impianti nuovi o esistenti e per il rinnovo della medesima, il gestore deve allegare alla domanda di autorizzazione apposite informazioni, necessarie alla determinazione della tariffa applicabile.
L’originale della quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo tariffario è allegato, a pena di irricevibilità, all’istanza di autorizzazione integrata ambientale, alle comunicazioni di modifica degli impianti o variazioni del gestore, nonché all’invio della domanda a seguito della richiesta di riesame da parte dell’autorità competente.
In caso di istruttorie concluse anteriormente al 23 settembre 2008, i gestori, su richiesta dell’autorità competente, versano le somme derivanti dall’applicazione delle tariffe dovute ai sensi del nuovo decreto ed inoltrano alla medesima le relative quietanze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di istruttorie avviate e non concluse prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ovvero non avviate ma per le quali è già stata presentata la documentazione, le autorità competenti, entro il 2 ottobre 2008, inoltrano al gestore, sospendendo il procedimento, apposita istanza di integrazione della domanda con la quietanza di avvenuto pagamento delle tariffe, cui assolvere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui il gestore, alla data del 23 settembre 2009, abbia già proceduto a erogare anticipi sulle tariffe delle istruttorie, quelle dovute sulla base del nuovo decreto sono ridotte dell’ammontare già corrisposto, fino a concorrenza dell’importo.

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe da applicare in caso di controllo occorre distinguere tra le attività che devono essere condotte sempre e comunque e le attività aggiuntive.
Le tariffe relative alle attività di controllo devono essere versate:
• prima della comunicazione che il gestore fa precedentemente all’attuazione delle previsioni dell’AIA, allegando la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione al termine del relativo anno solare;
• entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all’autorità di controllo.

In caso di Piani di controllo avviati anteriormente al 23 settembre 2008, i gestori versano le somme derivanti dall’applicazione delle nuove tariffe entro il 2 ottobre 2008.
Nel caso in cui il gestore, alla data del 23 settembre 2008, abbia già proceduto a erogare anticipi sulle tariffe dei controlli, quelle dovute sulla base del nuovo decreto, sono ridotte dell’ammontare già corrisposto fino a concorrenza dell’importo.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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