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Biocarburanti, ok all’obbligo di immissione ma non si valorizzano le produzioni italiane

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 29 aprile 2008 n.110, è finalmente completo il sistema per assicurare l’adempimento dell’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, posto a carico dei distributori di carburanti da impiegare in autotrazione.

Il decreto, che attua una disposizione della legge finanziaria dello scorso anno, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo fissando, in particolare, la misura dei “certificati” oggetto delle sanzioni approvate con il D.M.100/08, pubblicato in Gazzetta il 6 giugno.

Le nuove norme,  sebbene di fondamentale importanza per assicurare l’avvio del circuito e  delle filiere agroenergetica, non valorizzano, tuttavia, i prodotti provenienti da intese di filiera e non contengono disposizioni volte ad assicurare  la promozione della produzione di biocarburanti derivanti da materia prima nazionale.

Non è stato rispettato, quindi, il dettato normativo dell’articolo 2 quater del decreto legge n.2/06 che, nel rinviare ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, prevede espressamente che tali disposizioni debbano rispondere ad obiettivi di sviluppo delle filiere agroenergetiche, tenendo conto, in via prioritaria della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

Il sistema delineato nel nuovo decreto prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle autocertificazioni effettuate annualmente dai soggetti obbligati, relative ai quantitativi di biocarburanti distribuiti nell’anno precedente,  emetta “certificati di immissione in consumo”, che devono essere trasmessi, dai medesimi soggetti, nella misura corrispondente all’obbligo. Ogni certificato corrisponde a 10 giga calorie di biocarburanti e può essere ottenuto impiegando indifferentemente biodiesel, bioetanolo, ETBE e bioidrogeno.  (A titolo di esempio, considerando il potere calorifico del biodiesel di 7,86 Gcal /m3, un certificato da 10 giga calorie  corrisponderebbe a circa 1,25 m3 di biodiesel).

Il decreto distingue il meccanismo di rilascio dei certificati per l’immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati e fiscalmente agevolati (come, ad esempio il biodiesel nell’ambito del contingente annuale di 250.000 tonnellate che beneficia della riduzione di accisa del 20%).

Nel caso di biocarburanti non agevolati, ai soggetti che li hanno immessi in consumo vengono rilasciati i certificati, che possono essere o impiegati per adempiere agli obblighi di legge o commercializzati nell’ambito di una piattaforma appositamente istituita o nel libero mercato.

Nel caso, invece, di biocarburanti fiscalmente agevolati, il Ministero emette certificati del valore corrispondente a proprio favore e li assegna ai soggetti che hanno immesso in consumo tali prodotti, sulla base dei quantitativi distribuiti, ma in misura non superiore all’incidenza dell’obbligo del singolo soggetto, rispetto all’obbligo complessivo  previsto per quella annualità.

Sulla base del decreto ministeriale 100/08, in casi di mancato adempimento dell’obbligo scatta una sanzione che, partendo da 600 euro per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del quantitativo di obbligo, è progressivamente incrementata.

Il decreto 110/08, inoltre, detta le misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di rintracciabilità della materia prima, per assicurare la possibilità di ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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