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Cambia il Codice Ambientale, novità sui rifiuti

Vidimazione e numerazione obbligatorie dei registri di carico scarico dei rifiuti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti E’ una delle novità in materia di gestione dei rifiuti introdotte dalle modifiche al Codice Ambientale (Decreto Legislativo n. 4 del 2008) entrate in vigore il 13 febbraio, e di interesse anche per le imprese agricole.

Si ricorda che sono soggetti all’obbligo di tenuta dei registri di carico scarico gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi (ad esempio: oli minerali esausti, batterie al piombo esauste, contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati) con volume di affari superiore agli 8.000 euro e quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi, salvo diversa previsione contenuta in appositi Accordi di Programma.

Tuttavia, le imprese agricole che producono quantitativi di rifiuti pericolosi superiori a due tonnellate annue possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri tramite il sistema di servizi di Impresa Verde, che provvede ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo però presso la propria sede produttiva copia dei dati trasmessi. In questa ipotesi, non essendo espressamente prevista la necessità di tenere presso le organizzazioni di categoria o le società di servizi un registro per ogni singola impresa, risulta utile la compilazione di registri multiaziendali.

E’ possibile, quindi, rivolgersi agli uffici zona della Federazione per verificare che gli enti competenti alla gestione ed al controllo approvino questa modalità, la quale oltre a rappresentare una semplificazione sotto il profilo amministrativo, consente di escludere i costi di vidimazione, che, al momento, ammontano a 30,00 euro per ogni registro, indipendentemente dal numero delle pagine.

E’ importante sottolineare anche che, secondo quanto espresso dal Ministero dell’Ambiente in un recente parere, nell’applicazione iniziale della nuova normativa, le amministrazioni competenti possono legittimare l’utilizzo dei registri precedentemente vidimati dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente fino ad effettivo esaurimento.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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