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Cambiano le regole per la tracciabilità dei fertilizzanti

Cambiano le regole sulla tracciabilità dei fertilizzanti. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è intervenuto in tema di revisione della disciplina in materia, emanando una circolare esplicativa  sull’applicazione del D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217, che si va a sostituire a quella precedente, risalente al 2006. Le tematiche oggetto di chiarimento sono, in particolare, gli adempimenti per l’iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti ed al registro dei fertilizzanti, e le modalità di conservazione delle registrazioni sull’origine dei fertilizzanti.  Si tratta di adempimenti di interesse per le imprese agricole che producono, ad esempio, i concimi CE e nazionali, gli elementi chimici della fertilità quali azoto e fosforo, i microelementi, gli ammendanti, i substrati di coltivazione, e le matrici organiche (ad eccezione del letame) – prodotti e materiali specificatamente indicati negli allegati al Decreto – qualora siano destinati ad essere immessi in commercio.

L’iscrizione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti e al registro dei fertilizzanti deve avvenire prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato, utilizzando gli appositi moduli, di cui è disponibile copia in formato elettronico presso il sito web del Ministero. La domanda, da inoltrare su supporto cartaceo ed informatico, deve essere corredata sia del facsimile dell’etichetta del fertilizzante di cui si chiede l’iscrizione, che del rapporto di prova emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti previsti. Lo stesso Ministero, tramite l’Ispettorato, provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco dei laboratori operanti sul territorio nazionale e competenti a prestare i servizi necessari per la verifica di conformità dei prodotti compresi nel campo di applicazione di tale disciplina.

A partire dal 2009, ed entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna impresa iscritta nel registro dei fabbricanti dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività; ed entro i dodici mesi successivi dovrà inoltrare l’elenco dei prodotti di cui intende confermare la presenza sul registro dei fertilizzanti. Nel caso di mancata ottemperanza a tali prescrizioni è prevista la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai registri. Il Ministero, comunque, provvederà a pubblicare, sul proprio sito web, i registri aggiornati. Tale pubblicazione costituisce valida certificazione dell’avvenuto inserimento.

Inoltre, per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, i fabbricanti sono tenuti a conservare le registrazioni sulla loro origine, le quali devono essere messe a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi fintanto che il prodotto sia immesso sul mercato, e per altri due anni seguenti alla cessata commercializzazione. La circolare fornisce anche istruzioni sulla modalità di tenuta del sistema di registrazione, e sui relativi requisiti minimi.  Tra le principali novità introdotte, si segnala, che non è obbligatorio tenere uno specifico registro preventivamente vidimato dall’Ispettorato, e che la tracciabilità viene garantita da una serie di informazioni obbligatorie – a carico degli operatori – che possono essere registrate su sistema informatico o su supporto cartaceo. Tali informazioni devono sostanzialmente consentire agli organi di controllo di risalire, per ogni lotto di prodotto finito, all’identificazione delle materie prime utilizzate. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali fornisce anche chiarimenti in ordine alla definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle registrazioni inerenti la tracciabilità, ed alla responsabilità e luogo di tenuta del sistema di tracciabilità nel caso di lavorazione per conto terzi.

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