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Cassazione: ecco quando gli effluenti da allevamento sono rifiuti

La Corte di Cassazione ha chiarito, recentemente, alcuni aspetti in materia di rifiuti che interessano le imprese agricole, le quali si trovano quotidianamente ad operare all’interno di un quadro normativo molto articolato ed incerto.

In una recente sentenza, la Corte si è occupata di una attività centrale per il settore agricolo, ossia lo spandimento degli effluenti derivanti da zootecnia, chiarendo la rilevanza delle modalità di gestione ai fini di beneficiare dell’esclusione dal regime dei rifiuti. Se l’imprenditore agricolo, infatti, pur autorizzato, spande i liquami senza la minima precauzione, originando un potenziale fenomeno di inquinamento, si configura, per la Corte di Cassazione, il reato di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti.

La Corte ha confermato, così, la condanna di un allevatore per avere abbandonato e depositato in modo incontrollato liquami suinicoli, che, nella fattispecie, erano scivolati lungo una scarpata fino ad arrivare in un torrente, nonostante l’imprenditore fosse regolarmente autorizzato al loro utilizzo nelle normali pratiche agricole aziendali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Infatti, ciò che viene contestato all’imprenditore, è l’avere mal gestito l’attività di sversamento dei rifiuti sui terreni in proprietà, provocando l’immissione di una sostanza potenzialmente inquinante in un corso d’acqua, cosa che si sarebbe potuta evitare, secondo quanto motiva la Corte, con l’adozione di precauzioni elementari, come una maggiore diluizione nel tempo della irrogazione, così da consentire un più efficace assorbimento, oppure realizzando sul confine del terreno, una cabaletta di raccolta del liquido.

In una simile situazione, motiva la Corte, a nulla rileva che, a determinate condizioni, l’attività di spandimento dei liquami sia esclusa dal regime dei rifiuti, tra l’altro pacificatamene ammessa. Ciò che conta, ai fini della configurazione come reato di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti  è la negligente attuazione delle operazioni attinenti allo spandimento sui terreni dei liquami, che offende un interesse di natura pubblica tutelato dalla legge penale.

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