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Cassazione, il semplice scarico di acque sul suolo non è utilizzazione agronomica

E’ considerata gestione illecita di rifiuti l’attività del frantoio che, anche se munito di un’autorizzazione finalizzata al riutilizzo delle acque di vegetazione ottenute con la molitura delle olive, effettua un  mero scarico delle stesse sul terreno con modalità non conformi a legge.  E’il principio affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza 16754/2013.

Nella fattispecie il Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Casarano, con sentenza del 2 novembre 2011, aveva condannato  alla pena di euro 15 mila euro ciascuno di ammenda, il presidente di un oleificio cooperativo e il dipendente ed autista del mezzo di trasporto,  che scaricavano acque reflue di vegetazione di provenienza olearia nei terreni sui quali erano stati autorizzati, ma senza il rispetto delle procedure previste, atteso che erano stati accertati fenomeni di ruscellamento e lagunaggio di tali sostanze.

Nel presentare  ricorso per Cassazione alla sentenza di condanna, gli imputati  aveva  chiesto l’annullamento della pronuncia lamentando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per l’erronea applicazione della normativa in materia di rifiuti e della legge n.574 del 1996 che, nel dettaglio, disciplina l’utilizzazione agronomica delle acque residuali dei frantoi. I ricorrenti dimostravano, a tali fini, di avere regolarmente presentato la comunicazione preventiva di inizio attività prevista dalla legge e di aver effettuato il trasporto delle sostanze destinate all’impiego sul terreno su un mezzo autorizzato e con regolare documento di accompagnamento.

La Corte di Cassazione ha condiviso, invece,  le motivazioni del giudice di primo grado, evidenziando l’inapplicabilità della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, non potendosi qualificare le attività effettuate come  fertirrigazione. In particolare, risultava dimostrato che  pur essendo il frantoio munito di un’autorizzazione finalizzata al riutilizzo delle acque di vegetazione ottenute con la molitura delle olive, gli imputati avevano posto in essere un’attività di mero scarico di tale prodotto nel terreno condotto in affitto, con modalità non conformi a legge.

Nella motivazione è stato dato conto, sulla base delle risultanze processuali, del fatto che la suddetta attività era eseguita versando sul terreno le acque provenienti dalla molitura, attraverso due tubi collegati alla cisterna dell’autocarro, senza alcuna predisposizione di un sistema di fertirrigazione per il loro spandimento nel terreno destinatario di tale versamento "occasionale" e nessun altro risultato se non uno stagnamento acquitrinoso e ruscellamento sulla superficie erbosa, in quanto le acque non venivano assorbite dal suolo. Sulla base di tali premesse, quindi, la Cassazione ha confermato la condanna.

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