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Certificazione sostenibilità biocarburanti, semplificazioni solo per gli agricoltori

In osservanza delle direttive europee 2009/28/Ce e 2009/30/Ce, dal 2012 i biocarburanti e i bioliquidi possono accedere agli incentivi solo se rispettano alcuni criteri di sostenibilità. A seguito di ciò, gli operatori economici devono aderire al sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi (istituito dal Dm 23 gennaio 2012 e successive modifiche) o ad un sistema volontario riconosciuto dalla Ue.

Vista la complessità attuativa ed interpretativa che ha caratterizzato l’iter attuativo di questo sistema, Il Ministero dell’Ambiente, tramite la circolare 14 gennaio 2014, prot. n. 306/Sec, ha fornito alcuni chiarimenti. 

Per quanto riguarda la certificazione di gruppo della sostenibilità dei biocarburanti, prevista ai sensi dall’art. 5 comma 3 del citato decreto 23 gennaio 2012, le semplificazioni dei controlli riguardano esclusivamente le aziende appartenenti alla categoria "Produzione agricola”. Per tutti gli altri operatori economici che aderiscono al sistema di certificazione, invece, ai fini del rispetto delle norme, non è prevista la possibilità di verifiche a campione.

Il Ministero, inoltre, segnala che sul suo sito Internet sono disponibili i due fac-simile aggiornati dei certificati di sostenibilità, utilizzabili dagli operatori che, per la certificazione, si avvalgono del sistema nazionale (fac-simile sistema nazionale) oppure di un sistema volontario (fac-simile sistema volontario).

Sempre in tema di incentivi per i bioliquidi, con riferimento specifico alla tracciabilità degli oli vegetali puri di provenienza comunitaria, si segnala, inoltre, come una recente circolare Agea (prot. n. ACIU.2014.25 del 21 gennaio 2014) abbia chiarito che questa risulta valida solo se rilasciata dall’Autorità̀ competente del Paese europeo in cui i semi sono stati coltivati o da un soggetto da essa delegato.

Ne consegue che gli impianti alimentati con oli vegetali puri (Ovp) che accedono al sistema di incentivazione dell’energia elettrica prodotta per mezzo della vecchia tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh, possono conservare il diritto di accesso all’incentivo solo se gli oli sono tracciabili secondo questa modalità.

 

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