il Punto Coldiretti

Cinghiali, necessario un piano per la prevenzione e il risarcimento dei danni all’agricoltura

Coldiretti è intervenuta all’audizione convocata dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul problema dei danni arrecati all’agricoltura dai cinghiali. Un’occasione per indurre a riflettere sul rapporto tra conservazione delle risorse faunistiche e, in particolare, del cinghiale e l’utilizzazione a fini produttivi del territorio, in ragione della frequenza e della gravità dei danni arrecati ad opere, manufatti, colture e allevamenti.

Coldiretti ha sottolineato come la scarsa disponibilità di studi relativi agli impatti delle diverse scelte di gestione (prevenzione, controlli ordinari, interventi straordinari) renda estremamente complessa la più generale pianificazione territoriale ed ha evidenziato che occorre tornare ad assicurare la prevalente funzione che le imprese agricole svolgono di presidio del territorio, soprattutto, nelle aree interne e marginali – con utilità complessiva per la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione paesaggistica a fronte dell’accresciuta consistenza delle popolazioni di animali selvatici e dell’impatto generato dai danni.

Coldiretti ha rilevato che si registra un’ inadeguata capacità di intervento da parte degli enti preposti e, specialmente, degli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc), sotto il profilo delle modalità di accertamento e riconoscimento dei danni, tenuto conto della dilatazione dei tempi e dell’insufficienza nella previsione di indennizzi destinati ad un risarcimento solo parziale oltre che tardivo. Quanto alla prevenzione che, pure, dovrebbe costituire il più efficace strumento di programmazione, questa risulta del tutto insufficiente con malcontento degli agricoltori, elevati costi di gestione amministrativa e scarsi risultati.

L’obiettivo, dovrebbe essere quello di conseguire densità adeguate per le popolazioni di selvatici, indicando aree non vocate alla presenza di cinghiali, dove procedere ad abbattimenti “non conservativi” coordinati dall’Autorità di vigilanza in collaborazione con i proprietari o conduttori di fondi rustici.

La competenza, del resto, appartiene allo Stato ed è delegata alle Regioni, mentre dall’Unione europea abbiamo l’ammissione negli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 che “il successo della politica di conservazione dell’Unione dipende dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori”.

Per questo l’ordinamento europeo legittima gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti e, dunque, dal cinghiale, stabilendo tempi certi e la previsione del 100% dei costi ammissibili oltre a rendere disponibili strumenti alternativi quali le assicurazioni.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni al problema Coldiretti ha evidenziato che  il piano faunistico venatorio dovrebbe prevedere una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tollerabilità della presenza di cinghiali a seconda della destinazione d’uso e della corrispondente vocazione.

In particolare, le Regioni dovrebbero individuare: aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di cinghiali; aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente naturali in cui é tollerata una bassa densità di cinghiali; aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali. Le Regioni dovrebbero, altresì, stabilire i limiti di densità della presenza di cinghiali nelle diverse zone, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e sentito il parere dell’Ispra.

Un esempio interessante, ha sottolineato Coldiretti, è l’iniziativa della Regione Toscana, che con il Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (D.P.G.R. 26 luglio 2011 n. 33/R) ha riconosciuto ai proprietari e ai conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa autorizzazione dell’amministrazione competente che ne stabilisce le modalità operative, di provvedere direttamente agli abbattimenti dei cinghiali (art. 92, comma 3).

Si sottolinea, comunque, che le misure di prevenzione attualmente applicate non consentono di realizzare condizioni sufficienti di tutela degli agricoltori, mentre le misure ordinarie prevedono l’intervento degli organi amministrativi sentito il parere degli istituti scientifici programmando abbattimenti selettivi che hanno finora dimostrato la loro insufficienza tenuto conto del progressivo aumento dell’incidenza dei danni effettivamente provocati.

L’attuale situazione di grave disagio su gran parte del territorio sembra, invece, richiedere misure straordinarie da assimilare ad atti di protezione civile sia nell’interesse dell’agricoltura che nell’interesse della sicurezza stradale e della stessa incolumità pubblica. Secondo Coldiretti le attività di controllo devono essere chiaramente distinte dalle attività venatorie in quanto si tratta di interventi di contenimento, cattura e abbattimento che debbono essere effettuati con il coordinamento degli agenti di polizia e previa autorizzazione dell’autorità prefettizia. In particolare, il Prefetto può intervenire ex officio ovvero su richiesta dei Sindaci o di altre autorità locali della Pubblica Amministrazione e autorizzare specifiche misure di controllo di carattere contingibile e urgente.

Chiaramente il controllo dev’essere eseguito su tutto il territorio e, con particolari cautele, anche nelle aree protette dove procedere alla realizzazione di opere di contenimento e di barriere protettive la cui installazione e manutenzione sia disposta dagli enti parco su richiesta delle organizzazioni agricole oltre che ambientaliste.

Diversamente, qualora le misure stabilite garantiscano una presenza sostenibile di cinghiali sul territorio rispettosa delle esigenze degli attori economici e sociali, al fine di mantenere le condizioni di stabilità ottenute, le Regioni anche attraverso gli ambiti territoriali di caccia dovrebbero prevedere incentivi agli imprenditori agricoli che: realizzino sistemi di alimentazione complementare per i cinghiali, quali la presenza di coltivazioni così dette a perdere, che abbiano l’effetto di dissuadere gli animali dall’alimentarsi presso le colture aziendali destinate a finalità produttive; garantiscano il foraggiamento artificiale dei cinghiali, tramite la somministrazioni di alcuni prodotti agricoli, che aiuti a ridurre significativamente la mobilità dei branchi sul territorio.

In generale, nell’ambito di ciascuno dei fondi regionali istituiti, ai sensi dell’art. 26 della l. 157 citata, relativi alla prevenzione e ai risarcimenti, una quota dei proventi derivanti dal pagamento della tassa di concessione regionale dovrebbe essere riservata alla copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, al fine di incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99. L’attivazione della Conferenza dei servizi potrebbe favorire, inoltre, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, nel rispetto dei criteri di economicità, semplicità, celerità ed efficacia.

E’ importante, inoltre, prevedere una norma che introduca una responsabilità dell’Amministrazione competente al risarcimento. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica devono costituire elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 della l. 241/1990. L’Ente competente a risarcire il danno per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento dovrebbe essere, quindi, tenuto a corrispondere all’interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo.

D’altra parte, la materia dei danni da fauna selvatica è stata di recente interessata dalla pubblicazione degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), che stabiliscono le misure che possono essere adottate per prevenire e risarcire i danni causati agli agricoltori dagli animali protetti, intendendosi per tali quelli individuati dalla legislazione europea o nazionale. Inoltre, Coldiretti ha sottolineato che l’art. 25 del Reg. (UE) n. 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno e, quindi, esenti dall’obbligo di notifica, gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni, tra l’altro, dagli animali protetti. Il par. 6 dell’art. 28 fissa al 65% del costo del premio assicurativo l’intensità massima di aiuto concedibile dallo Stato.

Sulla possibile applicazione di tali provvedimenti anche in caso di danni provocati da ungulati, Coldiretti ha segnalato la riposta di Dacian Ciolos ad una interrogazione parlamentare scritta presentata alla Commissione il 5 novembre 2012, in cui si chiedevano opportune misure a sostegno degli agricoltori. La risposta sembra essere chiara nel riconoscere l’estensione della disciplina in materia di aiuti di Stato anche a favore degli agricoltori danneggiati da ungulati

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