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Corte costituzionale, le vinacce esauste restano sottoprodotti

Con l’ordinanza n.276/2011 del 21 ottobre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione proposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti circa la legittimità della norma che dispone che le vinacce esauste e i loro componenti sono da considerare sottoprodotti soggetti  alla disciplina delle biomasse combustibili (articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n.171).

In particolare, nel corso di un procedimento penale per violazione della normativa in materia di rifiuti – contestata per aver bruciato residui derivanti dall’attività di distillazione, costituiti da vinacce esauste senza autorizzazione – il Gip ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma citata, addotta dalla difesa dell’imputato a sostegno delle proprie tesi difensive, evidenziando come la stessa sembri creare una presunzione assoluta di esclusione delle vinacce dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, non consentita dalla disciplina comunitaria.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione rappresentando l’impossibilità di pronunciarsi adeguatamente, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, in epoca successiva alla richiesta. Infatti, l’articolo 184 bis, introdotto nel codice ambientale (decreto legislativo 152/06) a dicembre 2010, disciplina, sulla base della direttiva comunitaria, la nozione di sottoprodotto.

La Corte ha quindi evidenziato che tale previsione è destinata sicuramente ad incidere sull’interpretazione della disposizione censurata e che, pertanto, nel dedurne l’illegittimità, il giudice a quo aveva l’onere di tenere conto del mutato quadro normativo, sia ai fini dell’individuazione corretta del parametro interposto, sia ai fini della valutazione dell’incidenza delle sopravvenienze sulla norma oggetto di esame. Resta quindi confermata la possibilità di qualificare come sottoprodotti le vinacce esauste, ai sensi della normativa generale e della previsione specifica indicata, ricorrendone i presupposti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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