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Dal decreto salva infrazioni novità sul danno ambientale

Con la conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, nell’ambito delle disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Legislatore ha introdotto alcune novità di rilievo in materia di danno ambientale.

A questo proposito è importante rammentare che le imprese agricole, come quelle industriali e dei servizi, possono essere chiamate a rispondere di danni ambientali causati nell’esercizio della propria attività. Infatti, secondo un principio generale dell’ordinamento, chiunque realizzando un fatto illecito oppure violando leggi o provvedimenti amministrativi, come una autorizzazione, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è chiamato a risponderne.

Ad esempio, quando una impresa agricola utilizza del liquame zootecnico per la concimazione del proprio fondo non rispettando le norme che ne regolano lo spandimento e contravvenendo alle buone pratiche agricole può determinare l’inquinamento dei corpi idrici superficiali. Laddove le autorità competenti accertino questo tipo di illecito, l’impresa può, dunque, essere chiamata a rispondere di una sanzione penale (ad esempio, abbandono di rifiuti) e, contemporaneamente, per il risarcimento del danno ambientale provocato.

E’ il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha il potere di agire in via giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica – e, se necessario, per equivalente patrimoniale – oppure di procedere all’emanazione di una ordinanza risarcitoria, secondo quanto disposto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006, come modificato).

L’obbligo di risarcimento sussiste nell’effettivo ripristino, a proprie spese, della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa. Soltanto quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Con l’introduzione di questa formula diviene chiaro il privilegio per una azione di ripristino e di riparazione complementare o compensativa. Soltanto nel caso in cui queste operazioni siano impossibili o se ne accerti il mancato adempimento si procede ad una quantificazione monetaria del danno. Alla quantificazione del danno provvede il Ministro dell’Ambiente. Finora, non venivano, però, indicati parametri di quantificazione specifici, essendo il tema trattato in modo piuttosto generico.

Le nuove previsioni, invece, prevedono l’emanazione di un apposito decreto per definire i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario.

Non si può che auspicare l’adozione di questo decreto per fare chiarezza e fornire parametri il più possibile univoci e standardizzati in un tema delicato come quello della quantificazione del danno ambientale, per evitare che, come spesso accade, l’eccesso di arbitrarietà divenga un ostacolo non solo di una corretta applicazione della legge, ma anche per lo sviluppo e la diffusione di strumenti di estremo interesse per il mondo imprenditoriale, come, ad esempio, quelli assicurativi.

Queste nuove previsioni in materia di quantificazione del danno si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della normativa previgente (l. n.349/1986) o ai sensi del codice civile, o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con la sola esclusione delle pronunce passate in giudicato.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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