Dal Ministero della Salute giro di vite contro la pratica dei bocconi avvelenati
Il Ministero della Salute ha stabilito con un’ordinanza specifica il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. I bocconi avvelenati vengono rilasciati soprattutto per eliminare le specie considerate "nocive", in prossimità delle aree faunistiche, specie in primavera, periodo di ripopolamento della selvaggina, e in attesa dell’apertura della caccia. Una volta entrati nella catena alimentare questi veleni stravolgono l’equilibrio naturale eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare come lupi, aquile, etc., che hanno proprio il ruolo di controllare volpi o cinghiali. Il provvedimento si è reso necessario per il fatto che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale. Il Ministero ha preso atto che l’adozione delle precedenti ordinanze in merito ha consentito un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il ripetersi del fenomeno. In base all’ordinanza, che ha validità 12 mesi, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti Il Ministero della Salute ha stabilito con un’ordinanza specifica il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati (v. in Internet: ordinanza 13 giugno 2016, http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/ordinanza%20bocconi%20avvelenati.pdf). I bocconi avvelenati vengono rilasciati soprattutto per eliminare le specie considerate "nocive", in prossimità delle aree faunistiche, specie in primavera, periodo di ripopolamento della selvaggina, e in attesa dell’apertura della caccia. Una volta entrati nella catena alimentare questi veleni stravolgono l’equilibrio naturale eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare come lupi, aquile, etc., che hanno proprio il ruolo di controllare volpi o cinghiali. Il provvedimento si è reso necessario per il fatto che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale. Il Ministero ha preso atto che l’adozione delle precedenti ordinanze in merito ha consentito un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il ripetersi del fenomeno. In base all’ordinanza, che ha validità 12 mesi, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti. Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario. Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario. |
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