il Punto Coldiretti

Dal Ministero della Salute giro di vite contro la pratica dei bocconi avvelenati

Il Ministero della Salute ha stabilito con un’ordinanza specifica il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. I bocconi avvelenati vengono rilasciati soprattutto per eliminare le specie considerate "nocive", in prossimità delle aree faunistiche, specie in primavera, periodo di ripopolamento della selvaggina, e in attesa dell’apertura della caccia. Una volta entrati nella catena alimentare questi veleni stravolgono l’equilibrio naturale eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare come lupi, aquile, etc., che hanno proprio il ruolo di controllare volpi o cinghiali.

Il provvedimento si è reso necessario per il fatto che  la  presenza  di  veleni  o sostanze   tossiche abbandonate  nell’ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale. Il Ministero ha preso atto che l’adozione delle  precedenti  ordinanze in merito  ha   consentito  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa riduzione  dell’incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente per il ripetersi del fenomeno.

In base all’ordinanza, che ha validità 12 mesi, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o  tossiche,  compresi  vetri,  plastiche  e  metalli   o   materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera tale da poter  causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la  morte  del soggetto che lo ingerisce.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non  nuocere  in  alcun  modo  alle persone  e  alle  altre  specie  animali   non   bersaglio   e   sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi  esposti  nelle  zone interessate con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d’anticipo.  Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

Al termine delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione il  responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o  di altri animali  deceduti,  informando  l’azienda  sanitaria  locale  e l’Istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente  competenti in caso di recupero di specie non infestanti

Il Ministero della Salute ha stabilito con un’ordinanza specifica il divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati (v. in Internet: ordinanza 13 giugno 2016, http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/ordinanza%20bocconi%20avvelenati.pdf). I bocconi avvelenati vengono rilasciati soprattutto per eliminare le specie considerate "nocive", in prossimità delle aree faunistiche, specie in primavera, periodo di ripopolamento della selvaggina, e in attesa dell’apertura della caccia. Una volta entrati nella catena alimentare questi veleni stravolgono l’equilibrio naturale eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare come lupi, aquile, etc., che hanno proprio il ruolo di controllare volpi o cinghiali.

Il provvedimento si è reso necessario per il fatto che  la  presenza  di  veleni  o sostanze   tossiche abbandonate  nell’ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale. Il Ministero ha preso atto che l’adozione delle  precedenti  ordinanze in merito  ha   consentito  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa riduzione  dell’incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente per il ripetersi del fenomeno.

In base all’ordinanza, che ha validità 12 mesi, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o  tossiche,  compresi  vetri,  plastiche  e  metalli   o   materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera tale da poter  causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la  morte  del soggetto che lo ingerisce.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non  nuocere  in  alcun  modo  alle persone  e  alle  altre  specie  animali   non   bersaglio   e   sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi  esposti  nelle  zone interessate con  almeno  cinque  giorni  lavorativi  d’anticipo.  Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

Al termine delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione il  responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle  carcasse  di  ratti  o  di altri animali  deceduti,  informando  l’azienda  sanitaria  locale  e l’Istituto zooprofilattico sperimentale  territorialmente  competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di  esche  o  bocconi  avvelenati  o  che   abbia   manifestato   una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad  un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto  avvelenamento, corredata da referto  anamnestico.  L’Ente  gestore  territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di  esche  o  bocconi  avvelenati  o  che   abbia   manifestato   una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l’episodio ad  un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto  avvelenamento, corredata da referto  anamnestico.  L’Ente  gestore  territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi