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Dal Ministero ecco i chiarimenti su sfalci di potatura e rifiuti

Il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova, ha fornito alcuni chiarimenti sul regime degli sfalci di potatura, indicando in quali ipotesi la gestione di tali residui debba essere effettuata ai sensi della normativa rifiuti.

Il codice ambientale esclude talune categorie di sostanze e materiali dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Il Ministero ha precisato, quindi, innanzitutto, che tale esclusione è prevista per sfalci e potature, nonché per altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente e non mettono in pericolo la salute umana. 

Nel parere viene chiarito che la norma in materia di esclusioni deve ritenersi applicabile soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti, mentre non comprende i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, che restano soggetti alle disposizioni della Parte IV del codice ambientale e che devono essere classificati come rifiuti urbani.

Preso atto della posizione del Ministero, la questione merita un ulteriore passaggio, che, però, non risulta essere stato affrontato espressamente nel parere. Deve ritenersi, infatti, che per gli sfalci ed i materiali indicati sia comunque sempre possibile, indipendentemente dalla provenienza, dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, per la qualifica degli stessi come sottoprodotti e non come rifiuti. 

Infatti, il nuovo articolo 184 bis del codice ambientale prevede, in via generale, che un residuo di produzione può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto quando: la sostanza è originata da un processo produttivo il cui scopo primario non è produrre questa sostanza; è certo che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione da parte di terzi; la sostanza può essere utilizzata senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l’ulteriore utilizzo è legale.

Tale norma, che riproduce l’analoga previsione comunitaria, ha portata generale ed è applicabile a tutti i residui di produzione per i quali, alle condizioni indicate, sia possibile dimostrare che il ciclo di vita o di utilità non sono terminati.

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