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Danni da cinghiali, a risarcire gli agricoltori devono essere Regioni e Province

Il Tribunale di Savona ha condannato la Regione Liguria e la Provincia di Savona al pagamento del risarcimento dei danni provocati da cinghiali ad un’impresa agricola che aveva realizzato sui propri terreni significative opere di miglioramento fondiario per l’avvio della coltivazione agricola. Tali enti, infatti, avevano autorizzato la predisposizione nelle vicinanze di un alimentatore automatico per tale specie di fauna selvatica favorendo la concentrazione della presenza degli animali presso l’azienda, tanto che non sono state sufficienti a limitare i danni neanche le misure di prevenzione pure adottate dai titolari dell’azienda stessa.

Il Tribunale ha stabilito che, ai sensi della l. 157/92, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. La legislazione vigente individua nelle Regioni i soggetti pubblici competenti a esercitare funzioni di gestione, controllo e tutela degli animali selvatici oltre che il compito di evitare che arrechino danni a terzi.

Dal momento, inoltre, che la Regione Liguria si è avvalsa della possibilità di delegare alle Province l’attuazione della disciplina sulla caccia, sul controllo e la protezione della fauna selvatica, queste sono, in quanto corresponsabili, chiamate anch’essere a rispondere del risarcimento dei danni (nel caso specifico la provincia di Savona).

Una responsabilità analoga non sussiste invece, secondo il Tribunale, in base alla legislazione regionale, per gli Ambiti Territoriali di Caccia che sono associazioni di natura privata avendo questi ultimi compiti limitati all’attuazione dei piani faunistico-venatori e agli indirizzi regionali per la pianificazione venatoria, non svolgendo alcuna attività di vigilanza sulla gestione dell’attività faunistico venatoria.

In sostanza, sulla base della sentenza della Cassazione Civile,  sez III, 16 novembre 2010, n. 23095 alle regioni compete l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee a evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose. Nell’ipotesi del danno provocato da fauna selvatica e il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, l’Ente territoriale competente può essere chiamato a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell’art. 2043 c.c.

Ovviamente spetta all’impresa agricola, l’onere della prova e dimostrare la sussistenza di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, condizione che in questo caso è stata ampiamente dimostrata e che ha portato alla condanna della provincia di Savona e della Regione Liguria al risarcimento dei danni.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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