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Danni da fauna selvatica, la responsabilità è dell’ente che amministra il territorio

C’è sempre un responsabile per i danni provocati da fauna selvatica, e in ogni singolo caso si dovrà verificare l’ente a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna che vi è insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.

A conferma di tale orientamento è ora giunta una sentenza del Consiglio di Stato (n. 5383 del 27/09/2011) che ha deciso sul ricorso proposto contro la Regione Lombardia dal proprietario di un allevamento di anguille vicino al quale l’amministrazione regionale aveva costituito un’oasi di protezione degli aironi.

A seguito della creazione dell’oasi e della contemporanea istituzione nella zona del cosiddetta “silenzio venatorio”, la proliferazione delle specie selvatiche tutelate aveva determinato una sempre maggiore presenza di tali esemplari nell’allevamento di anguille causando al proprietario dell’allevamento ingenti danni, in quanto gli uccelli si cibavano delle anguille contenute nell’allevamento ittico.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto responsabile la Regione e ha affermato che, in questo caso, trova applicazione l’art. 46 della legge regionale n. 26 del 1993, che esclude l’amministrazione regionale tra i soggetti responsabili e stabilisce che l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico delle provincie, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile, in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno.

Secondo il Consiglio di Stato, così come previsto all’art. 26 della legge n. 157 del 1992, la Regione, viceversa, ha esclusivamente l’obbligo di istituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo. Pertanto, l’amministrazione regionale non risulta tenuta al pagamento dell’indennizzo preteso dal proprietario dell’allevamento ittico quale ente responsabile del danno da fauna selvatica.

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