il Punto Coldiretti

Danni da nutrie, per la Corte Costituzionale qualsiasi mezzo è lecito per il controllo della specie

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 9/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo sulla legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, che prevede specifiche misure per il contenimento della nutria (Myocastor coypus).

In particolare, il Governo aveva sostenuto che la Regione avesse prevaricato con la legge 32/2014 le competenze statali, avendo la Lombardia previsto la convocazione delle prefetture ai tavoli provinciali di coordinamento per la gestione di tale specie che tanti danni provoca all’agricoltura. In particolare si considerava  illegittima la previsione dei diversi mezzi previsti dalla legge regionale per esercitare l’attività di controllo delle nutrie, quali arma da fuoco e gabbie-trappola. La Corte Costituzionale, invece, ha rigettato entrambe le eccezioni, sostenendo la piena legittimità della legge lombarda.

Secondo Coldiretti, la sentenza è importante anche alla luce della norma approvata dal collegato Ambientale che restituisce alle Regioni il potere di regolamentare gli abbattimenti delle nutrie sottraendo tale competenza alle province, in quanto fa salva la competenza da parte delle Regioni a procedere all’abbattimento delle nutrie con qualsiasi mezzo a disposizione.
 
La Corte Costituzionale salvaguarda quindi il provvedimento della Regione Lombardia  a seguito della quale le nutrie – al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole – risultano escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma dettate dalla medesima legge n. 157 del 1992. In sostanza, per effetto della novella, le nutrie – che in precedenza rientravano nell’ambito della fauna selvatica protetta, la cui popolazione era suscettibile di controllo nei limiti e nelle forme stabilite dall’art. 19 della legge n. 157 del 1992 – sono transitate tra le specie nocive, in quanto considerate animali infestanti e dannosi.

Secondo quanto si afferma anche nella circolare del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche agricole del 31 ottobre 2014, tale modifica legislativa ha comportato la possibilità di ricorrere, per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, a tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive, non solo in un’ottica di contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di detti animali, analogamente a quanto avviene per le derattizzazioni.

Proprio in questa prospettiva, la legge della Regione Lombardia, al fine di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica, si propone di conservare le «caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l’eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor Coypus) presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 32 del 2014).

Essa prevede, in particolare, che l’azione di eradicazione della nutria sia regolata da un programma triennale regionale, attuato per il tramite di appositi piani predisposti dalle Province, e che sia eseguita con metodi di controllo selettivi posti in essere da soggetti qualificati e autorizzati, nel rispetto delle leggi di pubblica sicurezza e sanitarie.

La Corte ha escluso che la norma censurata, nell’individuare le metodologie di eradicazione delle nutrie, invada la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in ragione del suo presunto contrasto con i divieti stabiliti dall’art. 21, comma 1, lettere u) e z), della legge n. 157 del 1992: divieti che – come già rilevato dalla Corte (sentenze n. 106 del 2012 e n. 193 del 2010) – debbono ritenersi formulati nell’esercizio della suddetta competenza statale esclusiva, traducendosi nella determinazione di livelli minimi e uniformi di tutela della fauna, che la legge regionale può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo nella direzione di un incremento e mai di una attenuazione, comunque motivata. Infatti, i divieti evocati dal ricorrente non sono riferibili, come tali, all’attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, stante l’estraneità di queste ultime alla fauna selvatica omeoterma tutelata dalla legge n. 157 del 1992.

Neppure, d’altro canto, si rinviene illegittimità costituzionale del provvedimento lombardo sotto il profilo del difetto di reale “selettività” delle tre metodologie di eradicazione su cui si appuntano le censure del Governo (impiego di «armi comuni da sparo», di «armi da lancio individuale» e «trappolaggio con successivo abbattimento dell’animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo») e del conseguente rischio che esse coinvolgano esemplari appartenenti a specie protette.

Quanto alle armi comuni da sparo e alle trappole, le soluzioni previste dal legislatore regionale si adeguano, nella sostanza, alle indicazioni fornite, a suo tempo, dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – relativamente all’applicazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992: norma in forza della quale il controllo delle popolazioni delle specie di fauna selvatica (e, dunque, a quel tempo, anche delle nutrie) doveva essere «esercitato selettivamente, […] di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici», su parere del predetto Istituto.

Nelle «Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)» redatte nel 2001, l’INFS individuava, infatti, proprio nella cattura «in vivo» mediante «gabbie-trappola», con successiva soppressione eutanasica degli esemplari catturati, il metodo più idoneo allo scopo, perché rispondente ai requisiti di massima selettività d’azione, efficacia e ridotto disturbo verso specie diverse da quella bersaglio. Le trappole in rete metallica, infatti, non producono normalmente danni ai soggetti catturati (compatibilmente con i tempi di permanenza nella gabbia), consentendo, altresì, di verificare preventivamente la specie di appartenenza prima della soppressione. Come misura suppletiva, l’Istituto suggeriva, altresì, il ricorso all’abbattimento con armi da fuoco, specialmente in caso di persistenti gelate.

Egualmente insussistente, per analoghe ragioni, è la presunta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., conseguente all’asserito contrasto della norma censurata con la direttiva n. 2009/147/CE e, in modo particolare, con il divieto di impiego di trappole sancito dall’art. 8, in riferimento all’Allegato IV, lettera a), della stessa direttiva.

La direttiva n. 2009/147/CE non è, infatti, riferibile all’attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, riguardando,  in via esclusiva, la conservazione degli uccelli selvatici. Anche il divieto di fare impiego di trappole riguarda, in modo specifico, ai sensi del citato art. 8, «la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della […] direttiva» medesima. La Corte, inoltre, ha dichiarato che non è neppure, ravvisabile – con riguardo al previsto utilizzo di armi da fuoco – la denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.).

A prescindere da ogni altro possibile rilievo, vale al riguardo osservare che l’art. 3, comma 2, della legge regionale 20 del 2002, nel testo sostituito dalla norma censurata, esige espressamente che l’abbattimento degli animali abbia luogo nel «rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza», richiedendo, altresì, che i soggetti che partecipano alle operazioni siano «in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d’armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso». Tali previsioni, in quanto volte a far salva la normativa statale in materia, rendono la disposizione regionale conforme al riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi