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Danni dai selvatici, per la Cassazione è responsabile l’ente che gestisce il territorio

La Corte di cassazione accoglie il ricorso della Regione Emilia-Romagna condannata a risarcire i danni provocati alla circolazione dei veicoli su strada statale attraversata da animali selvatici. Con l’ordinanza pronunciata il 28 febbraio scorso, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento dominante, in virtù del quale la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere ricondotta in capo all’Ente, la Regione, la Provincia, l’Ente Parco e, in generale, a tutti quei soggetti pubblici ai quali siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna presente, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro Ente.

In questo caso, l’Ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

La Regione ha rilevato, infatti, che se la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e se le funzioni di controllo sono state in concreto affidate dalla normativa regionale alle Province, il giudice del merito avrebbe dovuto almeno verificare che queste ultime, in quanto enti delegati, avessero il concreto potere di adempiere ai compiti loro affidati; d’altra parte, la costituzione di un fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dagli animali selvatici alle coltivazioni e ai terreni agricoli non comporta l’automatica applicazione delle disponibilità del fondo per soddisfare le pretese risarcitorie dei terzi per i danni alla circolazione stradale.

Infatti, sulla base di quanto affermato da una precedente pronuncia della Corte di Cassazione,  non si può ricorrere alla disciplina dettata dalla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica per risolvere le questioni relative alla responsabilità dell’ente e ai criteri di imputazione della responsabilità. Occorre, piuttosto, ricorrere ai principi della responsabilità civile in virtù dei quali il responsabile dei danni deve essere individuato “nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta”.

Dalla legge n. 157 richiamata e dalle disposizioni dettate dal testo unico degli enti locali, emerge che le Regioni hanno una competenza essenzialmente normativa mentre alle Province sono attribuite funzioni amministrative e di gestione nell’ambito del loro territorio.

La Regione Emilia-Romagna ha specificato, inoltre, che la norma applicabile è quella di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, come, tra l’altro, conferma la giurisprudenza dominante. In questo senso, occorre individuare l’ente pubblico che concretamente ha posto in essere il comportamento colposo, considerando che “l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscono a zone intercomunali o all’intero territorio comunale spetta, in via di principio, alle Province, ma che dette funzioni devono essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà”; pertanto “si dovrà indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizione di adempiere ai compiti affidatigli”.

Nella sua ordinanza la Suprema Corte di cassazione ha precisato che il giudice del merito si è limitato a riconoscere una generale ed astratta legittimazione delle Regioni senza verificare in concreto se fossero stati attribuiti alla Provincia specifici poteri di gestione. Inoltre, il giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie  la disciplina prevista dalla l. n. 157 che prevede l’istituzione di un fondo da parte delle Regioni per il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici esclusivamente  all’attività agricola e non anche alla circolazione dei veicoli, imponendo, comunque, alla Regione di utilizzare le somme di tale fondo senza “verificare – anche alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale – se e perché tale previsione potesse estendersi ad ogni ipotesi di danno e, dall’altro, senza verificare se le funzioni di effettiva gestione della fauna selvatica in concreto affidate alla Provincia dalle specifiche disposizioni regionali potessero costituire quest’ultima come titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata”. 

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