il Punto Coldiretti

Decisioni ambientali, le imprese agricole devono poter dire la loro

La necessità di tutelare l’ambiente e garantire uno sviluppo sostenibile dei territori impone, secondo quanto disposto dalle leggi comunitarie, che chi può subire effetti da decisioni aventi una rilevanza ambientale o che ha un interesse in queste, partecipi al relativo procedimento e possa ricorrere contro di queste, anche di fronte all’autorità giurisdizionale.

In generale, i soggetti interessati possono partecipare tanto ai procedimenti che hanno per oggetto l’autorizzazione di impianti aventi un notevole impatto ambientale – come, ad esempio, quelli industriali pericolosi o eolici –  quanto all’elaborazione di piani e programmi – quali, ad esempio, quelli di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli.

Si ravvisa da sé l’opportunità per le imprese agricole di partecipare e far valere i propri interessi, anche mediante le associazioni che li rappresentano. A questo proposito si ricorda che Coldiretti ha promosso Terranostra, associazione che, oltre all’obiettivo di diffondere l’agriturismo in Italia, persegue anche scopi ambientali.

Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti stabiliti dal diritto nazionale devono, dunque, poter partecipare ai processi decisionali ed agire in giudizio per contestare decisioni considerate illegittime.

Per questo la Corte di Giustizia Europea ha recentemente dichiarato l’illegittimità delle disposizioni presenti nell’ordinamento svedese che limitavano il diritto ad esperire un ricorso contro una decisione presa nell’ambito della normativa sulla valutazione di impatto ambientale alle sole associazioni ambientali con almeno 2.000 aderenti.

Si deduce, quindi, che le norme nazionali devono garantire un ampio accesso alla giustizia e rendere il più possibile utili ed effettive le disposizioni in materia di ricorso, come quelle previste per la valutazione di impatto ambientale. I requisiti che il diritto nazionale può imporre non possono contrastare con l’obiettivo di rendere agevole il sindacato giurisdizionale nel merito di decisioni di rilevanza ambientale, come quelle dirette ad autorizzare l’installazione e l’esercizio di impianti dotati di un notevole impatto.

Queste decisioni, come ricorda la Corte, non hanno soltanto una portata regionale o nazionale, ma, in molti casi, questa è limitata e, perciò, sono le associazioni locali le più adatte a farsene carico.

Questa pronuncia dovrebbe condurre a una riflessione sui requisiti adottati anche nel nostro Paese per la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale, che è limitata a quelle dotate di rilevanza nazionale ed a quelle presenti in almeno cinque regioni. Infatti, i requisiti per il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale non possono rappresentare un filtro ai ricorsi in materia ambientale.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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