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Decreto effluenti, a breve la pubblicazione

Adottato il 25 febbraio 2016 dal Ministero delle Politiche agricole,  è in corso di pubblicazione il decreto di revisione del Dm 7 aprile 2006, in materia di utilizzazione agronomica. Il nuovo dispositivo abroga e sostituisce il precedente, disciplinando l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue assimilate alle acque domestiche e del digestato proveniente da impianti di produzione di biogas.

Rimane sostanzialmente invariato il regime delle comunicazioni e dei divieti e limiti allo spandimento, già stabiliti dalla normativa previgente. Tra le novità introdotte dal decreto:
– le definizioni di digestione anaerobica, di impianto di digestione anaerobica e di digestato (articolo 3, comma 1, lettere n), o) e p));
– l’introduzione di un criterio di flessibilità nelle dosi di applicazione degli effluenti di allevamento in zona non vulnerabile da nitrati (articolo 14);
– l’introduzione di alcuni criteri di flessibilità nella definizione, da parte delle Regioni, dei calendari dei periodi utili allo spandimento degli effluenti (articolo 40, commi 2 e 3);
– il rinvio ad un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, per la definizione di specifici criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati, tenendo conto anche dei carichi inquinanti derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione (articolo 46, comma 3).

La novità principale è costituita dall’introduzione di un Titolo dedicato all’utilizzazione agronomica del digestato (Titolo IV, articoli 21-34), precedentemente non disciplinata dalla normativa nazionale. In merito, a seguito della censura da parte della Commissione europea, in sede di notifica preliminare del decreto, delle previsioni di assimilazione del digestato ai concimi di origine chimica – ritenute potenzialmente elusive della direttiva nitrati –  risultano essere state espunte dal provvedimento alcune delle norme inizialmente proposte dal Ministero.

Nel testo approvato, quindi, risulta consentita l’utilizzazione agronomica del digestato derivante da effluenti di allevamento e da una serie di residui vegetali e agroindustriali, con una limitazione, graduale e per i nuovi impianti, all’uso di elevate percentuali di colture no food. A seconda delle matrici introdotte nell’impianto, il digestato è, quindi, qualificato come agroindustriale o come agrozootecnico e, per quest’ultima tipologia, è fissato l’obbligo di rispetto del limite di azoto al campo previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento per le zone vulnerabili da nitrati.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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