il Punto Coldiretti

Demolizione dei manufatti abusivi, chiariti principi e responsabilità

Il 13 maggio 2008, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata con due sentenze (n.19199 e n.19186), chiarendo alcuni profili in merito alla responsabilità per la costruzione di un’opera abusiva ed alla demolizione dei manufatti realizzati in assenza di autorizzazione.

In ordine alla responsabilità per l’esecuzione di una costruzione abusiva, con la prima pronuncia, confermando un indirizzo già consolidato in giurisprudenza, la Suprema Corte ha precisato che il solo fatto di essere proprietario di un’area non è una circostanza sufficiente per attribuire ad un soggetto la responsabilità penale per la costruzione abusiva.

Nella sentenza, quindi, si afferma che occorre, invece, valutare la situazione concreta in cui si è svolta l’attività incriminata, tenendo specificatamente in considerazione, oltre al mero titolo di proprietà della superficie edificata,  anche la disponibilità di fatto dell’area, l’interesse ad effettuare la nuova costruzione, nonchè tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi e negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove sulla attribuibilità ad altri della realizzazione del manufatto abusivo.

Fatta salva la necessità di fornire adeguata dimostrazione di tali circostanze, viene riconosciuta, quindi, la possibilità, per il proprietario, di allegare elementi utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratta di opere realizzate da terzi a sua insaputa e contro la sua volontà.

In merito al problema relativo alla demolizione di un manufatto abusivo, la sentenza 19186/08 chiarisce che la confisca, vale a dire l’espropriazione a favore dello Stato, dell’opera realizzata in violazione di legge, non è ostativa dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. 

Nella pronuncia, inoltre, è affermata la possibilità che venga ordinata la demolizione del manufatto abusivo anche nel caso in cui sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) o quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Quindi, a titolo di esempio, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, il giudice può ordinare la demolizione dell’opera abusiva anche nel caso in cui l’impresa abbia “patteggiato” per usufruire di una riduzione della sanzione o  nel caso in cui, pur essendo stata condannata per aver realizzato un’opera abusiva, la sanzione principale conseguente alla condanna non debba essere eseguita, in virtù dell’applicazione del  beneficio delle sospensione condizionale della pena.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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