il Punto Coldiretti

Digestato, per la Cassazione non è un rifiuto

Il digestato non è un rifiuto. Con la sentenza del 31 agosto 2012 (n.33588) la Corte di Cassazione è intervenuta sull’annosa questione della qualifica del digestato derivante dalla produzione di biogas e, in particolare, sulla possibilità di impiego di tale sostanza a fini agronomici al di fuori del campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Condividendo le conclusioni del Tribunale del riesame di Perugia, la Corte ha riconosciuto la possibilità di qualificare come sottoprodotto il digestato che presenti le caratteristiche di un fertilizzante o di un ammendante e che, quindi, possa essere impiegato sul terreno a fini agronomici.

Inoltre, il giudice di legittimità ha affermato l’applicabilità dell’esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti – di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante Norme in materia ambientale –  del materiale in ingresso all’impianto di biodigestione e l’assimilabilità agli effluenti di allevamento del digestato proveniente da impianti le cui matrici organiche in ingresso al digestore siano costituite da reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse non costituite da rifiuto.

In particolare, la Corte di Cassazione ha fornito tre importanti chiarimenti, riconoscendo innanzitutto che la possibile assimilazione agli effluenti animali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, del digestato derivante da un impianto di biogas le cui matrici organiche in ingresso al digestore siano costituite da reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse non rifiuto.

Sancite anche l’applicabilità dell’esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, di cui all’articolo 185 del decreto legislativo n.152/06 cit. del materiale utilizzato (cosiddetto ingestato) nel procedimento di biodigestione, in considerazione della formulazione della norma che richiede l’impiego “per la produzione di energia” come condizione per l’applicazione dell’esclusione medesima, nonché la possibilità di attribuire la qualifica di sottoprodotto al digestato che, in considerazione delle caratteristiche, possa essere autonomamente commerciabile come ammendante o come fertilizzante.

La pronuncia risulta di particolare interesse sotto molteplici profili, anche in considerazione della rilevanza che la tematica della qualificazione giuridica delle biomasse destinate ad uso energetico e degli impianti di produzione di biogas riveste per le imprese e, specificatamente, per le imprese agricole.

Negli ultimi anni, infatti, l’applicazione difforme della disciplina e diverse interpretazioni adottate sia a livello giurisprudenziale che in ambito locale dalle amministrazioni competenti, hanno causato notevole incertezza e la complicazione del quadro di riferimento.

La sentenza, inoltre, si inserisce positivamente nel filone normativo ed interpretativo avviato con l’articolo 52, comma 2 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che è possibile considerare sottoprodotto, ricorrendone i presupposti, il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico e meccanico, di effluenti di allevamento, o residui di origine vegetale, o residui delle trasformazioni, o delle produzioni vegetali effettuate dall’agroindustria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra loro ed utilizzato a fini agrononomici.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi