il Punto Coldiretti

E’ partita la lotta alla malattia del castagno

E’ vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi dell’insetto originario del Nord della Cina, considerato unanimemente uno degli agenti più nocivi per il castagno e, di conseguenza, una grave minaccia per la castanicoltura.

E’ quanto prevede il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2008, recependo una Decisione comunitaria del 2006, con l’obiettivo di impedire l’introduzione e la diffusione all’interno del territorio nazionale del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus yasumatsu), in qualsiasi stadio di sviluppo o vegetali infestati dallo stesso. Il provvedimento riguarda i vegetali e le parti vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi. La specie  ritenuta assente in Europa, è stata segnalata per la prima volta nel 2002, in Piemonte, e nel 2005, nella Regione Lazio.

Tra le misure d’emergenza provvisoria per impedire la diffusione dell’infestante sono previste restrizioni in fase di importazione di vegetali, mediante l’obbligo di certificazioni fitosanitarie e lo svolgimento di ispezioni. Anche per la produzione e la circolazione di vegetali all’interno del territorio nazionale sono previsti controlli fitosanitari. Infatti i vivaisti e gli operatori professionali dovranno notificare, per la commercializzazione, alle competenti strutture regionali ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati degli acquirenti. Le piante di castagno originarie della Comunità o importati secondo le modalità previste dalla legge possono essere spostati dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, solo se accompagnati da un passaporto delle piante.

A tal proposito il Provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, precisa i parametri che vi devono essere indicati. Per i controlli, a cadenza annuale, le strutture regionali potranno avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o Servizi forestali regionali, e chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell’organismo è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente per territorio.

Il provvedimento specifica anche le modalità di definizione delle zone delimitate qualora vi venga confermata la presenza del cinipide del castagno e le misure che devono essere prese in relazione ad esse. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. Le Regioni, al fine di prevenire gravi danni per l’economia, l’ambiente e il paesaggio, possono stabilire interventi di sostegno. A corredo delle misure d’emergenza provvisorie sono previste sanzioni sia penali che amministrative.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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