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Efficienza energetica, schema di decreto all’esame del Senato

E’ all’esame del Senato lo schema di decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri il 4 aprile scorso, di attuazione delle direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica. Il provvedimento contiene numerose misure per promuovere il risparmio e l’efficienza nei diversi settori che contribuiscono al consumo di energia nel nostro Paese, così come previsto dalla direttiva europea – il cui recepimento dovrà completarsi entro il 5 giugno 2014 – che chiede agli Stati membri di risparmiare energia in vista degli obiettivi fissati dal cosiddetto "pacchetto clima-energia 20/20/20".

Si ricorda che l’obiettivo europeo del raggiungimento del 20% quale quota minima di risparmio di energia da conseguire entro il 2020 si avvale di altri strumenti già varati ed operativi, tra i quali, tra quelli di maggiore rilevanza per il settore agricolo, la direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (recepita dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28) e le direttive 2009/72/Ce e 2009/73/Ce sulla disciplina dei mercati dell’energia elettrica e del gas (recepite con Dlgs 1° giugno 2011, n. 93).

Lo schema di decreto, che per completare il suo iter ora dovrà essere passare l’esame prima delle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento e poi dalle Regioni in Conferenza unificata, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, prevedendo  numerose misure da adottarsi nei diversi settori, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico quantificabile in una riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria (pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale), conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con quanto previsto nell’ambito della Strategia energetica nazionale.

Le principali novità interessano il settore della Pubblica Amministrazione, che dovranno procedere, nel periodo compreso tra il 2014 al 2020, ad una quota di riqualificazione  annuale pari al 3% degli immobili (di proprietà di Ministeri, Agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, ecc.).
A partire dal 2014, il Ministero delle infrastrutture, quello dello sviluppo economico e l’Agenzia del demanio, quindi, dovranno predisporre un programma di interventi di riqualificazione energetica di detti immobili e le amministrazioni pubbliche centrali saranno chiamate ad adottare requisiti minimi di efficienza energetica nell’ambito della stipula di contratti di acquisto di immobili o di nuova locazione, come anche nel caso di acquisto di prodotti e servizi. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto di questi requisiti e i bandi di gara dovranno precisare che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti a ciò conformi.

Per quanto riguarda il settore industriale, invece, le grandi imprese e le imprese energivore hanno l’obbligo di eseguire diagnosi energetiche in tutti i siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 4 anni.
Lo schema di decreto prevede anche che i distributori e venditori di energia elettrica e gas dovranno implementare una serie di misure volte a rendere sempre più consapevole il cliente finale sul consumo di energia ai fini del riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento.

Sul piano delle autorizzazioni, il Ministero dell’Ambiente e quello dei Trasporti sono chiamati alla messa a punto di specifiche linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative relative  all’installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Novità anche nel settore della qualificazione, accreditamento e certificazione, per le quali il provvedimento individua l’Ente italiano di accreditamento (Accredia), il Comitato termotecnico italiano e l’Enea quali soggetti preposti alla predisposizione degli schemi di certificazione e accreditamento (per ESCo,  esperti in gestione dell’energia, per sistemi di gestione dell’energia e per le diagnosi energetiche), oltre che alla messa a punto di norme tecniche sia in materia di diagnosi energetiche (rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti) sia per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei medesimi settori.

Nel campo della produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, inoltre, lo schema di decreto prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà prevedere atti regolatori per  la riforma delle bollette elettriche (per il superamento della struttura progressiva della tariffa), per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti, oltre a promuovere la “partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e altri servizi di sistema”. Per quanto riguarda la formulazione di quest’ultimo articolo, si tratta, in sostanza, di un intervento di riforma del mercato elettrico, che però ha suscitato numerose polemiche tra gli operatori che sul tema, vista la sua importanza, si sarebbero aspettati quantomeno un confronto preliminare.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento del decreto, presso il Ministero dello sviluppo economico sarà istituito un fondo rotativo, denominato "Fondo nazionale per l’efficienza energetica", che verrà alimentato dal fondo di garanzia precedentemente istituito dal D.lgs. 28/2011, destinato al teleriscaldamento e ad interventi di efficienza energetica e alimentato dalle bollette del gas.

Sulla scelta, una netta contrarietà è stata espressa da alcune associazioni, che contestano l’eliminazione del Fondo sulla base di due importanti effetti a livello economico, e cioè la perdita di un importante  leva finanziaria per il settore del teleriscaldamento, caratterizzato da una filiera energetica made in Italy, oltre che di una importante ricaduta economica sul territorio, basata sul legame esistente tra lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e il possibile avvio di filiere bosco-legno-energia territoriali.

Al proposito, si segnala la scarsa incidenza delle politiche di efficienza energetica in agricoltura, problema a cui il decreto in oggetto non riesce a porre rimedio. Sia nell’ambito del sistema di incentivazione dell’energia termica, di recente istituzione, sia nel meccanismo dei certificati bianchi, infatti, l’agricoltura non riesce ad individuare strumenti funzionali rispetto alle proprie caratteristiche e al proprio ruolo. Nello specifico, nella formulazione del decreto termico, ad esempio, non si è riusciti a cogliere quello che forse poteva essere l’obiettivo più importante, e cioè l’introduzione uno stimolo per il recupero della gestione forestale.

Parallelamente, nemmeno l’attuale sistema di incentivazione dell’efficienza energetica (con specifico riferimento ai certificati bianchi) risulta rispondente ai fini della diffusione di interventi di efficientamento energetico in agricoltura. Si ravvisa, ad esempio, tra i principali fattori limitanti, la mancanza della definizione di modalità atte a disciplinare il rapporto tra i destinatari dell’incentivo (Esco, ecc) e i soggetti che effettivamente sostengono gli investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica. Anche le taglie minime necessarie al conseguimento del diritto ai certificati rappresentano un ostacolo per l’accesso a questo sistema da parte delle imprese agricole di piccola e media dimensione. Da ultimo, oltre alla mancanza di una armonizzazione tra i diversi incentivi destinati all’efficienza energetica (certificati bianchi, decreto termico, detrazioni fiscali), si segnalano le difficoltà legate alla cumulabilità di queste misure rispetto ad altri sostegni a cui possono accedere le imprese agricole.  

Tornando alla copertura finanziaria del decreto all’esame del Senato, altre voci che confluiranno nel Fondo nazionale per l’efficienza energetica sono rappresentate dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di CO2, oltre ad eventuali integrazioni con le risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari (fondi strutturali), nazionali e locali dedicati all’efficienza energetica, per una cifra, complessivamente messa a disposizione dal provvedimento, che, nel periodo compreso tra il 2014 il 2020, potrebbe raggiungere gli 800 milioni di euro.

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