il Punto Coldiretti

Emissioni in atmosfera, domande di autorizzazione entro il 31 luglio

Deve essere presentata entro il 31 luglio la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti che prima dell’entrata in vigore del codice ambientale non erano obbligati all’autorizzazione alle emissioni (come, ad esempio, gli allevamenti al di sopra di una certa soglia e gli impianti di essiccazione ubicati presso le imprese agricole).

La normativa previgente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, infatti, non prevedeva l’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti agricoli. Il codice ambientale ha, quindi, introdotto questo onere, disponendo, al contempo, alcune ipotesi di esenzione (categorie di allevamenti di piccole dimensioni, trasformazione di prodotti agricoli al di sotto di alcune soglie, serre, ecc.) ed alcune ipotesi di semplificazione per le quali è possibile, in luogo della presentazione di una domanda ordinaria, aderire ad un provvedimento di autorizzazione di carattere generale, adottata dalla Regione.

Attualmente, quindi, sulla base delle disposizioni vigenti (articoli 269, 272 e 281, comma 3 del decreto legislativo n.152/06), gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo che risultano obbligati all’autorizzazione alle emissioni devono adeguarsi ai nuovi obblighi entro il 1° settembre 2013, previa domanda da presentarsi entro il 31 luglio 2012. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’esercizio di impianto in assenza di autorizzazione.

Con riferimento agli stabilimenti che rientrano nell’elenco di quelli ammessi a beneficiare del regime di semplificazione dell’autorizzazione generale, si ritiene, ragionevolmente, che la mancata adozione di tali provvedimenti da parte delle autorità amministrative (che erano obbligata a provvedere entro il 29 aprile 2011) consenta di giustificare uno slittamento del termine, considerata l’impossibilità di presentare le domande nei termini di legge.

D’altra parte, merita di essere segnalato il lavoro svolto dalle Federazioni Coldiretti in molte Regioni in cui, in caso di ritardo nell’adozione delle autorizzazioni generali, è stata espressamente prevista, nelle relative delibere, la possibilità di presentare entro il 31 luglio 2012 una domanda in forma semplificata, con riserva di produrre successivamente la documentazione necessaria all’istruttoria.

Con specifico riferimento agli essiccatoi agricoli, Coldiretti ha già da tempo richiesto alle istituzioni competenti l’integrazione degli allegati alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di individuare le categorie di impianti di essiccazione esclusi dall’obbligo di autorizzazione e quelli da sottoporre, eventualmente, al regime semplificato dell’autorizzazione generale. Le relative proposte normative risultano essere state approvate al Senato già in due occasioni e sono in discussione alla Camera.
 
Attualmente, pertanto, nelle more dell’approvazione della norma di esonero, gli essiccatoi rientrano tra gli impianti soggetti all’obbligo di presentare la domanda di autorizzazione. Per gli essiccatoi ubicati presso gli allevamenti obbligati all’autorizzazione alle emissioni, il provvedimento autorizzatorio viene rilasciato sull’intero stabilimento e non sui singoli impianti.

Per quanto concerne le altre attività, le tabelle contenute nell’allegato IV alla Parte 5 del codice ambientale individuano le categorie di stabilimenti esonerati e quelli che beneficiano del regime semplificato dell’autorizzazione generale. Risultano esonerati, a titolo di esempio, le serre, le cucine, gli impianti di trasformazione e conservazione (esclusa la surgelazione), di frutta, ortaggi, funghi e carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg; la molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg, le trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg, gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato nella tabella stessa e gli allevamenti effettuati in ambienti non confinati, gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 Mw, gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw, ecc.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi