il Punto Coldiretti

Al via le semplificazioni per la filiera del biogas e del biometano

Al via le semplificazioni per la filiera del biogas e del biometano. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181, è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
In sede di conversione sono state approvate alcune disposizioni già condivise nel tavolo di lavoro tra Coldiretti, Eni, Snam e CIB riguardanti la valorizzazione della filiera biogas-biometano.

Il risultato permette di superare precedenti e rilevanti ostacoli incontrati nella valorizzazione di una risorsa strategica fondamentale per il nostro Paese. Sono, dunque, finalmente introdotte le condizioni di accelerazione di un percorso di economia circolare che consente di sostituire il ricorso ai combustibili e ai carburanti di origine fossile e di ridurre le emissioni di gas serra.

Le modifiche riguardano:
a) l’utilizzo dei sottoprodotti che possono essere impiegati per alimentare gli impianti di biogas in agricoltura. I materiali derivanti dalle attività agricole, di allevamento, dalla gestione del verde e dalle attività forestali, ma anche dalle attività alimentari e agroindustriali, diventano materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato favorendo l’integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;

b) il criterio della prevalenza nella gestione degli impianti, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità e le risorse del territorio ed incentivare la creazione di filiere impiantistiche per la produzione di sostanza organica utile a contrastare la preoccupante desertificazione dei terreni. Con riguardo agli impianti fino a 300kW, gli imprenditori possono realizzare una filiera a KM0 alimentando l’impianto anche con effluenti zootecnici e materie extraaziendali nel rispetto del principio di connessione all’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

c) la previsione di una procedura autorizzativa semplificata per gli impianti di biogas con potenza inferiore a 300 kW, attualmente sottoposti ad autorizzazione unica ambientale (AUA). L’innalzamento della soglia di potenza da 250 a 300 kW consente, pertanto, anche a questi ultimi impianti di avvalersi della ben più snella procedura abilitativa semplificata (PAS) che anticipa l’avvio dei lavori oggetto della segnalazione decorsi 30 giorni dalla sua presentazione;

d) la semplificazione amministrativa relativa alle connessioni alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale per favorire l’immissione in consumo del biometano, attraverso l’applicazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale che consente di disporre di un provvedimento unico comprensivo del vincolo preordinato all’esproprio per opere considerate di pubblica utilità.

A questo punto occorre proseguire il lavoro assicurando l’utile recepimento del decreto legislativo previsto dall’articolo 5 della legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53 con riguardo all’attuazione della direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Tra i criteri direttivi sono previsti, infatti, l’incentivazione allo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nonché il potenziamento dei meccanismi di sostegno – valorizzando l’energia prodotta da biogas – per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato. E potrebbe essere questa l’occasione per riprendere anche il tema a seguito della mancata approvazione dell’emendamento sul biodigestato nel decreto semplificazioni.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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