il Punto Coldiretti

Biogas, primi chiarimenti per gli impianti fino a 300 Kw

Necessita ancora di alcuni chiarimenti l’attuazione della norma che incentiva esclusivamente gli impianti di biogas di potenza elettrica non superiore a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli e società agricole, anche in forma consortile.

Il Gse, in risposta ad alcuni chiarimenti chiesti dalla Coldiretti, ha comunque recentemente già pubblicato le prime rettifiche alle regole da seguire per richiedere gli incentivi (vedi Addendum alle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016), che limitano l’attuazione della Legge di Bilancio 2019, portando irragionevolmente ad escludere dalla possibilità di finanziamento diverse tipologie di imprenditori agricoli.

Apprezzamento va quindi alla tempestiva risoluzione del problema sulla limitazione alla provenienza delle biomasse, con il chiarimento del Gestore del 10 aprile scorso, ricomprendendo anche la biomassa proveniente da allevamenti e/o da coltivazioni di terreni di cui l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità giuridica in base ad altri legittimi titoli di conduzione (es. affitto, comodato, l’usufrutto, ecc.). Purché la conduzione degli allevamenti e/o dei terreni da parte della azienda agricola realizzatrice dell’impianto o, nel caso di impianti realizzati in forma consortile, dei soggetti consorziati, sia regolarmente documentata da idoneo/i contratto/i e dal/dai rispettivo/i fascicolo/i aziendale/i.

Il Gse ha inoltre chiarito che sarà possibile impiegare, ai fini dell’accesso agli incentivi, una eventuale generica quota di “colture di secondo raccolto” senza limitazioni sulle specie nella misura massima del 20%, purchè coltivate dalle aziende realizzatrici dell’impianto. Devono quindi essere rispettati i vincoli sulla provenienza, la coerenza con i titoli autorizzativi e i piani di coltivazione, che saranno controllati secondo le modalità di verifica previsti dalla norma.

Tuttavia sono esclusi i conferimenti della biomassa di terzi anche nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse. Ne consegue che la costituzione di una tale fattispecie limiterà la libera attività d’impresa e l’esercizio di oltre 100 impianti di biogas per un periodo di 20 anni, contrariamente ad altri operatori elettrici che potranno avvalersi delle migliori condizioni di mercato nell’approvvigionarsi di sottoprodotti e biomasse.

Si ritiene invece ammissibile che l’incentivo sia riconosciuto alla produzione di energia elettrica che deriva dalle biomasse derivanti dalle aziende agricole realizzatrici purchè si sia rispettato il requisito della prevalenza di cui all’articolo 2135, c.c.. Ovvero quando, in termini quantitativi (di valore o energetici), i prodotti sono utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo.

Anche se le procedure applicative hanno, in modo estensivo, ricompreso tra i soggetti beneficiari anche le società agricole (s.s., s.n.c. o s.a.s., s.r.l., s.p.a. o cooperative), tuttavia risultano escluse le imprese agricole costituite in forma societaria che non esercitano in via esclusiva le attività di cui all’ articolo 2135 del codice civile, ovvero non sono società agricole ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs n.99/2004.

Tra i chiarimenti forniti si ricorda che l’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali. Pertanto anche se non è prevista una soglia minima sulla quantità di energia termica recuperata né sull’eventuale stagionalità del recupero, è tuttavia necessario fornire al GSE evidenza della effettiva alimentazione di tutte le utenze termiche a servizio dei processi aziendali con il calore recuperato e delle modalità con le quali tale recupero è effettuato.

Inoltre è di rilevante importanza il chiarimento sulla potenza cumulata nel caso di imprenditori che hanno già un impianto in esercizio, e sono intenzionati a realizzare un intervento di potenziamento o di nuova realizzazione. Infatti il GSE ribadisce che nel caso in cui per due o più “impianti” ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 (ossia gli stessi risultino nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, e ubicati a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica e/o localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue), fermo restando le condizioni di “artato frazionamento della potenza degli impianti” (previste dall’articolo 29 del DM 23 giugno 2016), sono da considerarsi un unico impianto di potenza pari alla somma delle singole potenze (calcolate ai sensi dell’articolo 2).

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