Decreto rinnovabili in Gazzetta, dal 30 settembre i primi bandi
Il nuovo decreto 4 luglio 2019, denominato Fer 1 che incentiva le rinnovabili elettriche più competitive, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore lo scorso 10 agosto. Secondo il Regolamento Operativo del Gse per l’iscrizione ai Registi e alle Aste. I primi bandi per partecipare ai Registri o alle Aste partiranno il 30 settembre, e si ripeteranno con una cadenza quadrimestrale fino al 30 settembre del 2021. Tra le novità più importanti c’è senz’altro il ritorno del fotovoltaico (esclusi gli impianti a terra in aree agricole), tra le fonti incentivate. Inoltre il provvedimento incentiva la diffusione di impianti eolici, idroelettrici e a gas di depurazione, oggetto anche di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o parziale. Mentre un successivo decreto, denominato Fer 2, incentiverà le fonti rinnovabili meno competitive, come le biomasse, il biogas la geotermia, ecc. A sostegno della generazione distribuita, il decreto prevede un premio di 10€/MWh sull’energia autoconsumata e prodotta da impianti di potenza non superiori a 100kW, purchè istallati su edifici. E il bonus amianto per il fotovoltaico in sostituzione di coperture in eternit. Misure, fortemente sostenute dalla Coldiretti, che forniranno un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali se abbinato alla sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Il settore agricolo ha infatti contribuito fattivamente allo sviluppo delle rinnovabili elettriche. In particolare, il 22% delle convenzioni Conto Energia in essere nella titolarità di Imprese (con P.IVA) corrispondono ad impianti fotovoltaici realizzati da Imprese Agricole. Oltre il 95% degli impianti fotovoltaici realizzati da Imprese Agricole hanno una potenza inferiore ai 200 kW, e sono stati realizzati prevalentemente su coperture di fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole. Il nuovo provvedimento ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). E secondo le previsioni del Mise, lconsentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh, con investimenti stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro. In generale il decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici onshore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione, di potenza superiore a 1 kW, nuovi od oggetto di intervento di integralmente ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, oltre che da impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione di potenza superiore a 20 kW. È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle caratteristiche dell’impianto e dell’intervento, esclusivamente attraverso l’iscrizione ai Registri (per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW) o l’iscrizione alle Aste al ribasso (per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000kW). A partire dal 30 settembre, sono previste 7 successive procedure di Registri e Aste, con una cadenze quadrimestrale, che si concluderanno il 30 settembre 2021. L’incentivazione è riconosciuta esclusivamente all’energia immessa in rete, tramite due tipologie di incentivi: una Tariffa incentivante omnicomprensiva (opzionabile solo per impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW), il cui corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; O un Incentivo, calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia immessa in rete (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). In questo caso l’energia resta invece nella disponibilità del produttore, che potrà venderla ad un traider o al Gse stesso. Inoltre il decreto introduce un premio sull’autoconsumo. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta. Mentre gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Il premio aggiuntivo è riconosciuto su tutta l’energia prodotta, quindi anche sull’elettricità autoconsumata e non solo sui kWh immessi in rete. Sarà però obbligatoria la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle coperture degli edifici e la superfice dell’impianto fotovoltaico non potrà mai superare la dimensione della superficie della copertura rimossa. Inoltre il premio amianto è cumulabile con il premio sull’energia autoconsumata ma non è cumulabile con altri contributi pubblici che hanno lo scopo di sostenere i costi di rimozione e smaltimento dell’eternit. Saranno invece ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa. Al riguardo il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le istruzioni per l’accesso agli incentivi del decreto 4 luglio 2019, da parte degli impianti mini-idro. |
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