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Energie rinnovabili, la Corte Suprema fissa i principi

Con alcune recenti pronunce la Corte Costituzionale ha espresso importanti principi in materia di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche in vista del progressivo aumento di tali impianti sul territorio. I chiarimenti hanno riguardato aspetti come la collocazione sul territorio, il regime di semplificazione e celerità del procedimento, il rapporto con la valutazione di impatto ambientale (Via), le misure di compensazione in favore degli enti locali.

Innanzitutto, secondo la Suprema Corte la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di un corrispettivo quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili, in quanto secondo l’ordinamento comunitario e nazionale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione. Di contro, sono ammessi gli accordi che prevedano misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Inoltre, l’adozione, da parte delle Regioni – nelle more dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003 – di una disciplina mirante a vietare la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale non è legittima, perché, da un lato, impedisce di realizzare impianti in dette aree e, dall’altro lato, l’emanazione delle linee guida nazionali per il loro corretto inserimento nel paesaggio è di esclusiva competenza statale.

Viene affermata, comunque, la necessità, al fine del perseguimento dell’esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l’iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per la loro elaborazione.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio attività (Dia), la Suprema Corte, indica che le Regioni non possono allargare il campo di applicazione, per l’installazione di tali impianti, della procedura di Dia, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione (diverse da quelle già disciplinate dalla legge) e caratteristiche dei siti di installazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.

Infine, la Corte Costituzionale stabilisce che l’autorizzazione unica ha carattere omnicomprensivo, in quanto assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali ed è volta alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale. Si tratta di un procedimento snello, che fissa il termine massimo per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in centottanta giorni: le Regioni, dunque, non hanno facoltà di introdurre dilazioni a tale termine.

Si rileva, inoltre, come l’individuazione a priori, da parte delle Regioni, di limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili, pregiudichi l’iniziativa economica del settore e l’incentivazione dello sviluppo di queste fonti di energia. La libertà di iniziativa economica privata non ammette vincoli di carattere protezionistico: il legislatore regionale, secondo la Corte Costituzionale, non può sottrarre, ad esempio, il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e destinarlo a determinate finalità, individuando i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti atecnici, ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni estranee all’oggetto dell’autorizzazione ottenuta.

In ultimo, la Suprema Corte stabilisce che il Legislatore regionale non può individuare condizioni al rilascio dell’autorizzazione unica non previste dall’articolo 12 del D.lgs. n. 387 del 2003, perché di fatto queste rappresentano limitazioni all’installazione di impianti eolici ed ai principi di celerità e semplificazione perseguiti dal Legislatore nazionale.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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