il Punto Coldiretti

Fanghi di depurazione in agricoltura, competenti anche le Regioni

Il Tar per la Toscana, con una recentissima sentenza, ha riconosciuto la legittimità delle Regioni ad adottare leggi e regolamenti per disciplinare la materia dei fanghi di depurazione in agricoltura nei limiti e nel rispetto delle competenze riservate allo Stato. La pronuncia fa seguito ad una questione insorta tra una società autorizzata, in anni precedenti, allo spandimento dei fanghi e la Provincia di Siena, che ha negato il rinnovo dell’autorizzazione in seguito all’adozione, da parte della Regione Toscana, di un regolamento con il quale ha fissato la soglia del 3 per cento delle superfici agricole da autorizzare allo spandimento e presenti nel territorio di ciascun comune.

Obiettivo dichiarato è quello di preservare le particolari caratteristiche visive e paesaggistiche dei territori rurali ricadenti nel sito Val D’Orcia, inserito nella lista del patrimonio mondiale Unesco e comprensivo dei comuni di Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia. A tale obiettivo si accompagna la necessità di minimizzare gli impatti derivanti dall’utilizzo dei fanghi di depurazione, con particolare riguardo agli impatti odorigeni. La società ricorrente si è rivolta al Tar sostenendo l’incompetenza della Regione ad intervenire in materia.

Il Tar, invece, rigetta il ricorso della società e riconosce che la gestione dei rifiuti, attività nella quale deve essere compresa quella di spandimento dei fanghi, sebbene di competenza esclusiva dello Stato, coinvolge ulteriori interessi riconducibili ad altre materie, quali l’agricoltura e il turismo, in cui le Regioni hanno piena competenza, o le materie tutela della salute o valorizzazione dei beni culturali e ambientali, che sono, invece, di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Pertanto, le Regioni, non soltanto possono adottare proprie leggi ed esercitare funzioni amministrative per tutelare il paesaggio o per valorizzare il patrimonio culturale, nei limiti della disciplina dettata dallo Stato, al quale spetta fissare i livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, ma, anzi, possono disporre livelli di tutela più stringenti rispetto a quelli previsti dallo Stato quando si tratta di interessi particolarmente sensibili.

Così, in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, il legislatore statale è intervenuto con il d.lgs. n. 99/1992 a fissare le condizioni minime di tutela dell’ambiente attraverso la previsione di autorizzazioni e disposizioni tecniche per la raccolta, lo stoccaggio, il condizionamento e l’utilizzazione degli stessi, mentre ha riservato alle Province l’attività di controllo e alle Regioni la competenza regolamentare e amministrativa al fine di disciplinare in concreto l’utilizzazione dei fanghi nel proprio territorio, anche attraverso la previsione di ulteriori limiti diretti a preservare non solo le caratteristiche chimico-biologiche ma anche quelle paesaggistiche ed ambientali delle aree interessate dallo spandimento e che, per il particolare pregio riconosciuto anche dall’Unesco, meritano una cura maggiore.

E il limite del 3 per cento fissato dalla Regione per individuare le superfici da destinare allo spandimento, risponde proprio alla necessità di garantire, nel rispetto dell’esercizio dell’attività disciplinata dallo Stato, l’alto valore culturale e naturalistico della Val D’Orcia.   

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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