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Fauna selvatica, per i piani di abbattimento serve l’ok dell’Ispra

Il regime di contenimento delle specie di fauna selvatica può essere predisposto attraverso piani di abbattimento della specie solo previo parere dell’Ispra e laddove l’adozione di metodi ecologici non risulti efficace. Lo ha stabilito il Tar Emilia Romagna, con sentenza n. 812 del 29 novembre 2011, che ha annullato l’ordinanza con la quale il Comune di Bondeno, al fine di contenere il numero dei piccioni presenti sul territorio comunale, ne disponeva la cattura e l’abbattimento, secondo i tempi stabiliti dal calendario venatorio.

 L’ordinanza in questione è stata emanata sulla base di esigenze di carattere igienico-sanitario, per prevenire la diffusione di microrganismi patogeni per l’uomo, rivestendo la valenza di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute. Tuttavia, le misure di contenimento della specie  sono state adottate tralasciando il contributo consultivo costituito dal parere dell’Ispra e la predisposizione di metodi ecologici e, quindi, meno cruenti.

Il Tar ha ritenuto di dover applicare il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche alla fauna di cui si tratta costituita dai “piccioni inselvatici”, ossia che hanno di fatto assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico. Sicché, nel caso in questione l’ordinanza è stata annullata per violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, che stabilisce che gli enti regionali provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica mediante la predisposizione di metodi ecologici su parere dell’Ispra anche nelle zone vietate alla caccia.

Tale controllo viene esercitato per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. 

Dunque, alla luce della normativa in materia, l’adozione di un piano di abbattimento da parte della Regione poteva risultare lecita solo con la verifica dell’Istituto dell’inefficacia dei predetti metodi.

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