il Punto Coldiretti

Carburante, l’azienda con reddito agrario esonerata dai pagamenti tracciabili

Il titolare di un’azienda agricola  che determina il reddito su base catastale e aderisce al regime forfetario Iva non è obbligato a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti di carburante agricolo agevolato destinato alle macchine agricole. E’ la risposta delle Agenzie delle Entrate (n.13 del  27 settembre) all’interpello di un’agricoltrice.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e  le  prestazioni di servizi. La  stessa legge aveva però anticipato al 1° luglio 2018 la fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina, ma tale  norma è stata  neutralizzata  per gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburante con la legge 96/2018.

La circolare 13/E del 2 luglio 2018  ha escluso dall’anticipazione al 1° luglio i rifornimenti di gasolio destinato  ai mezzi agricoli , mentre restava l’obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici per dedurre i costi di acquisto e detrarre l’Iva.

Ma tenendo conto  che sia per quanto riguarda  il reddito catastale che il regime speciale Iva  si tratta di imposte non determinate in modo analitico viene meno – spiega l’Agenzia-“il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili”. Dunque l’agricoltore non è obbligato  a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per acquistare il carburante. Se però dovesse passare al regime Iva ordinario l’esonero viene meno.

 

 

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