Carburante, l’azienda con reddito agrario esonerata dai pagamenti tracciabili
Il titolare di un’azienda agricola che determina il reddito su base catastale e aderisce al regime forfetario Iva non è obbligato a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti di carburante agricolo agevolato destinato alle macchine agricole. E’ la risposta delle Agenzie delle Entrate (n.13 del 27 settembre) all’interpello di un’agricoltrice. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. La stessa legge aveva però anticipato al 1° luglio 2018 la fattura elettronica per le cessioni di gasolio e benzina, ma tale norma è stata neutralizzata per gli esercenti di impianti di distribuzione stradale di carburante con la legge 96/2018. La circolare 13/E del 2 luglio 2018 ha escluso dall’anticipazione al 1° luglio i rifornimenti di gasolio destinato ai mezzi agricoli , mentre restava l’obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici per dedurre i costi di acquisto e detrarre l’Iva. Ma tenendo conto che sia per quanto riguarda il reddito catastale che il regime speciale Iva si tratta di imposte non determinate in modo analitico viene meno – spiega l’Agenzia-“il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili”. Dunque l’agricoltore non è obbligato a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per acquistare il carburante. Se però dovesse passare al regime Iva ordinario l’esonero viene meno.
|
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.