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Prodotti selvatici e piante officinali: ecco il codice per l’imposta agevolata

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo (1853) per effettuare il versamento tramite F24 dell’imposta sostitutiva Irpef per i redditi derivanti dall’attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi di cui al codice Ateco 02.30 e delle piante officinali spontanee come regolata dal nuovo Testo unico in materia.

L’attività deve avere natura occasionale e i corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti non devono eccedere il limite annuo di 7 mila euro. Per queste attività la legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) ha introdotto una tassazione agevolata. L’Agenzia ricorda che l’imposta sostitutiva è fissata in 100 euro e va versata il 16 febbraio dell’anno di riferimento.

E’ riservata ai soggetti che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione, il cui codice identificativo andrà appositamente indicato nel modello di pagamento insieme ai codici delle tipologie di prodotti raccolti. Nessuna imposta è dovuta da chi raccoglie i prodotti solo per autoconsumo.

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