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Reddito a forfait per l’attività faunistico-venatoria

L’attività faunistico-venatoria rientra nel perimetro delle attività connesse a condizione che l’imprenditore che svolge tale attività sia lo stesso  che  coltiva il fondo o il bosco e alleva gli animali e che per lo svolgimento dell’attività faunistico venatoria utilizzi prevalentemente le attrezzature e le risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.  Le precisazioni sono contenute nella Risoluzione n.73 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 settembre scorso.

Il  rispetto di tali requisiti consente all’impresa di applicare per questa tipologia di attività connessa il regime a forfait di determinazione dei redditi d’impresa (coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei correspettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva). Quanto al calcolo della prevalenza nell’impiego dei mezzi aziendali l’Agenzia delle Entrate ricorda che il fatturato derivante dalle attrezzature  impiegate normalmente dall’imprenditore agricolo deve essere superiore al giro d’affari ottenuto dall’utilizzo delle stesse nell’attività connessa.

Il regime agevolato vale solo nel caso in cui l’imprenditore abbia forma giuridica di persona  fisica, società semplice ed ente non commerciale.

 

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