il Punto Coldiretti

Fitofarmaci, al via il nuovo registro dei trattamenti

Finalmente sono entrate in vigore le nuove norme relative all’immissione in commercio dei fitofarmaci che recepiscono le novità della legislazione comunitaria in materia. Il dlgs 55/2012, che sostituisce il Dpr 290/2001, semplifica e chiarisce alcuni obblighi relativi alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari, che è obbligatoriamente richiesto alle imprese agricole, nell’ambito del regime di condizionalità degli aiuti comunitari.

Le nuove disposizioni stabiliscono che la conservazione di tale documento, persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Esso va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può, inoltre, essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda e, in questo caso, il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla Asl di competenza. Il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda o con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo indicato al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro  deve essere utilizzato, infine, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio. Il titolare dell’azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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