il Punto Coldiretti

Fitofarmaci, approvate le linee guida per la tutela delle acque

Il Ministero delle politiche agricole ha approvato le Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

Lo scopo è la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e la riduzione dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela della biodiversità e riguardano misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari, nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile; misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela; misure complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio.

Nella scelta delle misure si dovrebbe seguire un criterio di gradualità del livello di intervento, commisurato alle criticità riscontrate, rispetto al rischio per la salute umana e per l’ambiente. L’adozione di misure di limitazione, sostituzione o eliminazione dovrebbe essere presa in considerazione qualora le criticità evidenziate dalle analisi territoriali e ambientali o dalla valutazione del rischio per i target sensibili (salute umana, corpi idrici, specie e habitat tutelati, ecc.) siano tali da non consentirne la risoluzione mediante l’adozione di misure di mitigazione di diversa natura.

Qualora le informazioni a disposizione non siano sufficienti, preliminarmente all’adozione di tali misure, è da considerarsi opportuno il ricorso ad analisi e valutazioni più approfondite, quali gli studi di vulnerabilità delle acque sotterranee o l’attivazione di specifici monitoraggi, tesi a valutare gli impatti o i rischi di impatto su determinati target.

Per specifici ambiti territoriali, e nel caso in cui le esigenze di tutela siano particolarmente elevate, può essere presa in considerazione la possibilità di applicare misure di limitazione, sostituzione o eliminazione di prodotti fitosanitari, anche qualora non si disponga dei risultati del monitoraggio ambientale, sulla base di oggettive e comprovate informazioni relative all’uso dei prodotti fitosanitari, o dei controlli di potabilità eseguiti ai sensi della normativa vigente.

L’attuazione di tale tipologia di misure può, altresì, concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, quale il raggiungimento di “buono“ stato ecologico e chimico delle acque superficiali e di riduzione delle sostanze prioritarie, fermo restando l’obbligo di eliminazione delle sostanze prioritarie pericolose, o di “buono” stato chimico delle acque sotterranee.

Infatti, l’applicazione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci  dovrà concorrere ad attuare entro il 20 novembre 2021, così come previsto all’art. 78, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la riduzione progressiva delle sostanze prioritarie dei rilasci da fonti diffuse e puntuali, nonché l’eliminazione delle sostanze prioritarie pericolose, in quanto tossiche, persistenti e bioaccumulabili.

Le tipologie di interventi suggerite nel documento, sulla base delle opportunità valutate e selezionate dagli Enti gestori, possono trovare sostegno ed attuazione in vari ambiti programmatori; fra questi figurano quelli finanziati dalla Politica Agricola Comunitaria e quindi, nei Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni.

In caso di ricorso a questa opzione, il canale/strumento di finanziamento varia, innanzitutto, in funzione della tipologia di operazione, a seconda che si tratti di un intervento di investimento oppure di un’azione di gestione/esercizio. Gli articoli di riferimento del Reg. (Ue) n. 1305/2013 sono: 17, 28, 29 e 30. Nel caso di un investimento con connotazioni ambientali, se si opta per la Pac, lo strumento di finanziamento è rappresentato dalla lettera d) dell’articolo 17 del Reg. (Ue) n. 1305/2013. Si tratta di “investimenti non produttivi”, connessi all’adempimento degli obiettivi agro- climatico-ambientali, per lo più rappresentati da “infrastrutture ecologiche”, quali siepi, filari di alberi, margini dei campi, muretti a secco, ecc..

Nel caso, invece, si tratti di un’azione per l’esercizio o la gestione, proattiva dal punto di vista ambientale, lo strumento di finanziamento, nell’ambito dell’opzione Pac, è rappresentato dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (Ue) n. 1305/2013. La scelta dell’uno o dell’altro degli articoli dipende dal fabbisogno cui la tipologia di operazione vuole rispondere. Se il tipo di intervento risponde ad esigenze agro-ambientali più generali, lo strumento è rappresentato dagli artt. 28 o 29. Alla stessa stregua di quelli sopra citati, gli impegni si configureranno come volontari (commitments).

L’intervento può essere presente, ma non necessariamente, nelle Misure di Conservazione/Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o nei Piani di Gestione dei Distretti idrografici, ma come intervento volontario, seppure fortemente suggerito, e non riferito a fabbisogni legati all’attuazione delle pertinenti direttive. Il fatto che possa essere previsto dalle Misure o dai Piani indica che la sua attuazione nei Siti Natura 2000 o nei Bacini idrografici godrebbe di un effetto moltiplicativo dell’efficacia ambientale (per esempio la produzione biologica o integrata in un Sito Natura 2000 può dare benefici più ampi che al di fuori di esso e può concorrere a potenziare gli effetti degli interventi connessi alle direttive).

In tutti i casi in cui la tipologia di intervento è prevista nell’ambito dei Piani di Gestione/Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 o dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici, o perché connessa alle misure obbligatorie in quanto legata all’implementazione delle direttive 92/43/CEE, 147/2009/CE, 2000/60/CE, o perché prevista come misura supplementare ma coatta, (lo decide l’Autorità competente sulla base dell’analisi economica e delle criticità del territorio e delle esigenze di tutela della biodiversità e delle risorse idriche), lo strumento finanziario è l’articolo 30, dove si prevede l’erogazione, rispettivamente, delle cosiddette Indennità Natura 2000 o delle Indennità di Bacino, a compensazione di costi o mancati redditi connessi all’attuazione delle suddette direttive.

Tali impegni, infatti, in quanto previsti come Misure di conservazione/Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici, si configureranno come obbligatori (requirements), pur dovendo essere, più elevati della cosiddetta baseline che, nel caso delle Indennità Natura 2000, è costituita, fra l’altro, dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (Bcaa), mentre nel caso delle indennità di bacino è costituita, fra l’altro, dagli Atti e dalle Bcaa della Condizionalità.

Al fine di prevenire l’inquinamento delle acque da fitofarmaci è di estrema importanza l’osservanza delle misure individuate per le imprese agricole dal progetto Topps Prowadis – Train Operators to Promote Practices and Sustainability to Protect Water from Diffuse Sources, richiamato dalla Linee guida.

Si tratta di un progetto comunitario triennale finanziato dall’Ecpa (European Crop Protection Association) avviato nel 2011 in 7 paesi europei tra i quali l’Italia, con la finalità di individuare le linee guida gestionali (Buone pratiche agricole) necessarie a prevenire la contaminazione diffusa dei corpi idrici superficiali da fitofarmaci. Al progetto hanno aderito, oltre all’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), università e centri di ricerca di  Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Polonia e Gran Bretagna.

Lo studio dell’Università di Torino evidenzia che, mentre sul fenomeno della deriva l’utilizzatore di fitofarmaci ha un’ ampia capacità di controllo e questo spiega la bassa percentuale di incidenza nell’inquinamento, il ruscellamento non è imputabile all’agricoltore e richiede misure di intervento a livello territoriale e non della singola impresa agricola. Queste ultime due, sono classificate come sorgenti di inquinamento diffuso).

Per quanto concerne il contenimento del ruscellamento rilevante è quanto emerso dallo studio del progetto Topps sull’impiego di fasce tampone vegetate. Un aspetto critico delle linee guida è costituito dal fatto che l’Italia ha adottato una misura ingiustificatamente restrittiva, introducendo l’obbligo di fasce  tampone della dimensione minima di 5 metri quando negli altri paesi si stanno attestando tra 1m e mezzo (v. l’Olanda) e tre metri. Secondo una stima,  la fissazione di fasce tampone di 5 metri in Italia comporterà la perdita di ben 250.000 ettari coltivati. In un momento in cui la sottrazione di suolo agricolo da parte degli altri comparti produttivi (industria, edilizia, commercio)  a scapito dell’agricoltura, è rilevante ciò determinerà una significativa perdita di produzione agricola.

Le fasce vegetate hanno un ruolo importante anche per il contenimento dei fenomeni di deriva, ma in questo caso un ruolo più incisivo può essere svolto dall’impiego sulle macchine irroratrici di ugelli antideriva. E’ evidente che l’impiego da parte dell’agricoltore di ugelli antideriva rende ancora meno giustificabile il ricorso a fasce tampone della dimensione minima di 5 metri. Coldiretti ha sempre sostenuto che in luogo di tale onere imposto alle imprese agricole sarebbe stato meglio incentivare, tramite le misure agroambientali dei Psr, le azioni  proposte dal progetto Topps.

Coldiretti ritiene, quindi,  che le misure relative al contenimento dei fenomeni di inquinamento da fitosanitari nelle acque devono essere sostenute da regimi di aiuto previsti nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale – analogamente a quanto hanno previsto gli altri Stati membri – e le Regioni dovrebbero nella nuova programmazione 2014 – 2020 tenere presente tale priorità.

In proposito, molto importante è la formazione degli agricoltori. Gli investimenti in tale settore potrebbero essere recuperati dalle risorse finanziarie  derivanti dal contributo annuale imposto alle case produttrici di fitofarmaci e fertilizzanti, ai sensi dell’art. 59 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000), risorse sul cui impiego in questi anni non è mai stato possibile avere informazioni chiare e circostanziate .

A parte tale aspetto, secondo Coldiretti, le linee guida rispondono ad un’impostazione ragionevole rispetto a  quanto richiesto dalla dir. 2009/128/CE, fermo restando che gli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni, dovrebbero attenersi a quanto ivi indicato senza introdurre limitazioni e divieti all’uso dei prodotti fitosanitari a meno che ciò non trovi giustificazione in dati di monitoraggio delle acque che rilevino situazioni di inquinamento ambientale al di sopra delle soglie consentite.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi