il Punto Coldiretti

Fitofarmaci con le vecchie etichette DPD, ecco come regolarsi

Il Ministero della Salute, accogliendo una richiesta di Coldiretti, ha emanato una nota di chiarimento in merito all’entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofarmaci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in commercio al 31 maggio 2017.Coldiretti ha chiesto infatti come devono regolarsi gli agricoltori che hanno in possesso prodotti fitosanitari con la vecchia etichettatura (DPD).

Per quanto riguarda i produttori di fitofarmaci il regolamento 1272/2008 ha previsto un sistema di deroga che cessa appunto il 1° giugno, per cui finora è stata consentita la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa (direttiva 1999/45/CE). I distributori comprese i rivenditori al dettaglio sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del regolamento CLP.
 
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, ma deve disporre delle informazioni aggiornate per l’uso in sicurezza del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza.

Nel caso in cui l’agricoltore sia anche  datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini di una valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, e smaltimento delle confezioni ed alla gestione degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, l’acquirente utilizzatore professionale è tenuto a dotarsi della scheda di sicurezza aggiornata quale strumento di informazione integrativo all’etichetta per un uso appropriato del prodotto, dal trasporto allo smaltimento, nonché al fine di attuare correttamente le procedure in caso di emergenza fatte salve le misure previste nell’etichetta del prodotto ai fini della mitigazione del rischio conseguente all’esposizione dell’uomo re dell’ambiente in corso di manipolazione ed utilizzo.

I produttori di fitofarmaci responsabili della classificazione ed etichettatura dei prodotti immessi in commercio, sono tenuti ad assicurare che i prodotti fitosanitari siano dotato dell’imballaggio e dell’etichettatura conformi ai requisiti CLP e devono collabora con i soggetti della filiera, distributori ed agricoltori per il rispetto delle norme sopra indicate e con particolare riguardo alle informazioni aggiornate su etichette e schede di sicurezza.

Per quanto concerne i distributori e rivenditori che detengono presso i punti vendita e depositi di fitofarmaci non imballati ed etichettati secondo il sistema CLP, dal 1° giugno 2017 non potranno più venderli o metterli a disposizione di terzi neanche a titolo gratuito  Pertanto, il distributore o rivenditore di prodotti non conformi al sistema CLP può, previo accordo, restituire al produttore del fitofarmaco i produttori con etichette redatte secondo la precedente direttiva o con imballaggi difformi da quelli previsti dal regolamento CLP ai fini della rietichettatura ed eventuale reimballaggio.

Inoltre, sono tenuti a smaltire i prodotti fitosanitari non conformi secondo le modalità consentite dalla norma vigente in materia. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fitofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agricoltore utilizzatore professionale potrà impiegare le confezioni acquisite in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotto in datata antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione9) ed egli sia in possesso della nuova scheda di sicurezza redatta conformemente al regolamento UR n. 2015/830 ed avente  riferimenti di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al CLP.

Nel caso di controllo da parte delle autorità competenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione dell’acquisto delle proprio giacenza prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture di acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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