il Punto Coldiretti

Fitofarmaci, serve chiarezza sulla scelta delle Sostanze Candidate alla Sostituzione

Come previsto dal Regolamento 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, la Commissione Europea dovrà definire una lista di sostanze attive approvate che per le loro proprietà saranno identificate come “candidate per la sostituzione”. Gli Stati membri dovranno quindi esaminare i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, allo scopo di sostituirli con altre soluzioni significativamente più sicure.

A tale proposito Coldiretti sottolinea che le sostanze attive autorizzate in Europa, comprese quelle che verranno indicate come candidate alla sostituzione, sono già oggetto di severa valutazione in base al processo comunitario noto per essere il più esaustivo e severo a livello globale. La sicurezza dei prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione non è, pertanto, in alcun modo messa in discussione.

Il processo autorizzativo stabilito dal Reg. CE 1107/2009 prevede che i prodotti contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione siano sottoposti ad una valutazione comparativa con soluzioni già esistenti sul mercato e l’eventuale sostituzione va considerata solo nel caso in cui siano identificati prodotti meno rischiosi, o metodi alternativi di controllo e prevenzione. Tale sostituzione non dovrà compromettere l’efficacia della difesa o aumentare il rischio di resistenze né tantomeno causare svantaggi pratici o economici significativi all’agricoltura italiana.

Quanto sopra vale in particolar modo per le colture specialistiche e i numerosi usi minori, che sono essenziali e caratteristici dell’agricoltura dei paesi mediterranei ed in particolare, dell’Italia. La competitività di tutta la filiera agroalimentare di quest’area, essendo già gravata da problemi dovuti alla sempre minore disponibilità di soluzioni efficaci ed affidabili, sarebbe fortemente compromessa da un ulteriore ed immotivata riduzione dei prodotti disponibili sul mercato.

Coldiretti ritiene dunque fondamentale condurre la valutazione comparativa solo al momento del rinnovo dell’autorizzazione e non sistematicamente in occasione di qualsiasi estensione d’uso, in modo da evitare il disinvestimento dell’industria per autorizzazioni riguardanti estensioni su colture ed usi minori. A maggior ragione occorre evitare che tale valutazione sia applicata al di fuori degli scopi e dei criteri fissati dal Reg. CE 1107/2009.

Per tutte le ragioni descritte, la disponibilità di una linea guida per l’effettuazione della valutazione comparativa è essenziale, ma è altrettanto auspicabile che tale processo non venga anticipato prima della individuazione di tutti i criteri definitivi per l’identificazione delle sostanze candidate alla sostituzione e soprattutto non prima che tutte le sostanze attive siano state sottoposte al processo di rinnovo secondo il programma già definito dalla Commissione Europea. In questo scenario si richiede che la Commissione Ue faccia ulteriore chiarezza sullo scopo dell’intero processo relativo alla definizione delle sostanze “candidate per la sostituzione” e della valutazione comparativa al fine di evitare interpretazioni legislative scorrette ed implementazioni inopportune che creerebbero uno svantaggio concorrenziale alle imprese agricole italiane.

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