il Punto Coldiretti

Fitofarmaci, torna in commercio il Basta 200 a base di glufosinate ammonio

Torna in commercio il Basta 200 erbicida fogliare, a base di glufosinate ammonio, sostanza ampiamente utilizzata in agricoltura ed attualmente non sostituibile da altra molecola di pario efficacia.  Il Ministero della Salute, con decreto del 26 aprile 2010, ha, infatti, revocato la sospensione del prodotto fitosanitario, prodotto dalla Bayer Cropscience, la cui reintroduzione in commercio era stata richiesta a suo tempo da Coldiretti in quanto il prodotto è attualmente commercializzato in altri Stati membri dell’Ue.

Il Ministero a seguito della  riclassificazione di tale prodotto, ai sensi della  Dir. 15 gennaio 2009, n. 2009/2/CE recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, aveva deciso di vietarne l’impiego quando, invece, in conseguenza della normativa comunitaria, per il momento i formulati a base di tale sostanza dovrebbero essere semplicemente rietichettati con le nuove frasi di rischio.

La revoca è stata dettata dal fatto che la Commissione Europea ha espresso parere contrario al provvedimento di divieto del glufosinate ammonio in quanto ha chiarito che i nuovi criteri di approvazione delle sostanze attive previsti dal reg. CE 1107/2009, che ha sostituito la dir. 91/414/CEE per quanto riguarda l’immissione in commercio dei fitofarmaci, non possono essere applicati dagli Stati membri in fase di autorizzazione all’immissione in commercio dei formulati in quanto in tal caso si devono applicare i principi uniformi.

Il considerando 10 del reg. CE 1107/2009 indica esplicitamente che per le sostanze attive già approvate, i criteri di approvazione armonizzati dovrebbero essere applicati a livello comunitario all’atto del rinnovo o del riesame dell’approvazione.

Per il riesame dell’approvazione si applica l’art. 21 del reg. 1107/2009 secondo il quale la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva su richiesta di uno Stato membro quando alla luce delle nuove conoscenza scientifiche e tecniche vi siano nuovi elementi di valutazione per reintrodurla in commercio o invece escluderla se in fase di commercializzazione.

Del resto, come aveva a suo tempo sottolineato Coldiretti, la decisione di imporre un divieto immediato di impiego aveva una portata fortemente restrittiva, anticipando un provvedimento di esclusione che, al limite, potrebbe aver luogo, in futuro, se tale prodotto, dovesse incorrere nei nuovi criteri di selezione (cut off criteria) previsti dal reg. 1107/2009, in assenza di ulteriori prove sperimentali a sua difesa.

Rispetto al glufosinate ammonio, la Bayer ha presentato, al Ministero della Salute, una documentazione molto analitica, visto che la sostanza é classificata ai sensi del reg. CE 1272/2008 come tossica per la riproduzione di categoria 2 e, quindi, richiede un’approfondita valutazione in termini di impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

Gli studi realizzati dalla multinazionale evidenziano come l’uso di dispositivi di protezione individuali e di ugelli antideriva consenta di limitare moltissimo il grado di esposizione dell’operatore alla sostanza e l’impatto sull’ambiente. In particolare, per quanto concerne gli effetti della sostanza sulla salute umana, le ricerche della Bayer Cropscience evidenziano che gli eventuali effetti sull’apparato riproduttivo sono stati osservati solo su femmine di ratto negli studi di tossicologia condotti in laboratorio con dosi molto alte di sostanza attiva.

Questi dati non possono essere trasferiti sull’uomo, ma, in ogni caso, a scopo cautelativo, la casa produttrice propone di riportare una dicitura in etichetta che raccomanda alle donne in età fertile di non esporsi a contatto diretto con la sostanza. Gli uomini, invece, qualora rispettino le prescrizioni e le cautele riportate in etichetta, non risulterebbero esposti a rischio. Del resto, una dicitura analoga é già presente per alcuni agrofarmaci di categoria 3.

Pertanto, con decreto del 27 aprile 2012, il Ministero della Salute ha emanato un nuovo provvedimento di registrazione che consente la commercializzazione del prodotto fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell’autorizzazione del glufosinate ammonio. Il decreto indica le nuove diciture da riportare in etichetta. Sono stati indicati i campi d’impiego dove realmente il prodotto ha una notevole valenza tecnica, ossia il diserbo e la spollonatura di colture arboree (frutta, vite, olivo, agrumi, noce, nocciolo e pioppo), mentre sono stati esclusi alcuni impieghi meno “necessari” (diserbo letti di semina, piazzole di raccolta, aree civili e industriali, disseccamento patata etc.).

Inoltre, sono state inserite alcune prescrizioni supplementari alla luce della particolare classificazione del prodotto, che però non sono inusuali in altri prodotti già presenti sul mercato o si tratta di raccomandazioni di buona pratica agricola che dovrebbero essere comunque adottate.

Tra le prescrizioni supplementari si segnalano: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte. Questa frase è già presente in numerosi prodotti contenenti triazoli. Non utilizzare pompe a spalla per l’applicazione. E’ stato ritenuto opportuno non includere questa tipologia di applicazione per ridurre ulteriormente l’esposizione dell’operatore. Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d’aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d’uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. E’ una raccomandazione di buona pratica agricola, giacché troppo spesso comunque le pressioni di utilizzo dei dispositivi di distribuzione sono inutilmente troppo alte, con conseguente aumento della deriva. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Anche questa è una indicazione di buona pratica agricola.

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