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Frantoi, sversamento delle acque di vegetazione sul terreno lecito solo se di utilità agricola

Sversare sul terreno acque di vegetazione da attività di molitura delle olive è possibile se tale attività è utile a fini agricoli, altrimenti si deve applicare la disciplina dei rifiuti, potendo sussistere il reato di abbandono o deposito incontrollato.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza  che ha ritenuto i titolari di un frantoio colpevoli del reato di deposito incontrollato di rifiuti, per avere abbandonato sul terreno acque di vegetazione e sanse da molitura di olive.

Nello specifico, erano stati sversati, in maniera del tutto incontrollata, acque di vegetazione e sanse, queste ultime per un quantitativo complessivo di circa 80 metri cubi, provenienti dall’attività di molitura delle olive.

A riguardo, nel rispetto della legge n. 574/1996 e del decreto ministeriale del 6 luglio 2005, è riconosciuta per le acque di vegetazione la possibilità di utilizzazione agronomica,  così come la sansa può essere usata come ammendante per il terreno. Con riferimento alle acque di vegetazione, i titolari del frantoio aveva comunicato al Sindaco del Comune l’utilizzazione agronomica, con specifica indicazione alle aree nelle quali detta utilizzazione sarebbe avvenuta.

Di fatto, invece, è stato poi accertato che non era stata effettuata l’utilizzazione delle acque di vegetazione a fini di fertirrigazione, ma, esclusivamente, l’abbandono di tali acque. Inoltre, anche per la sansa non sono state fornite prove rispetto alla certezza di utilizzo come ammendante.

Pertanto, solo se ha una utilità a fini agricoli, l’utilizzo agronomico dei reflui oleari rientra nel regime di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, allo stesso modo, la sansa considerata sottoprodotto deve, concretamente, essere impiegata come ammendante.

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