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Gas florurati, dichiarazione entro il 31 maggio

Va presentata entro il 31 maggio la dichiarazione prevista dalla normativa in materia di gas florurati a carico degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas florurati. Ai sensi dell’articolo 16 del DPR  27 gennaio 2012, n.43, entro il 31 maggio di ogni anno, i soggetti indicati  devono presentare in formato elettronico al Ministero dell’ambiente, per il tramite di Ispra, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, la cui tenuta è prevista dall’articolo 15 del medesimo decreto.

La dichiarazione è accessibile, insieme alle relative istruzioni, al link: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas). Per quanto riguarda le imprese agricole, l’articolo 2, comma 2 del DPR 27 gennaio 2012, 43 chiarisce che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dalla Commissione europea, è stato precisato che “l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico” comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Con riferimento all’obbligo di tenuta del registro di impianto, da cui devono essere ricavati i dati per la dichiarazione, l’articolo 15 del D.P.R. n.43/12 cit. precisa che “gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro dell’Apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) 1516/2007”. Tale regolamento, in particolare, disciplina i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. I modelli di registro sono stati resi disponibili dal Ministero dell’Ambiente sul proprio sito internet secondo il comunicato pubblicato nella gazzetta ufficiale n.35 dell’11 febbraio 2013.  Nel registro, gli operatori devono riportare la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Devono inoltre risultare le altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date ed i risultati dei controlli effettuati.

In merito, l’articolo 3 del regolamento 842/2006 prevede che gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono provvedere affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato; Con specifico riferimento alle applicazioni contenenti 3 chilogrammi e meno di 30 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra il regolamento prevede un obbligo di controllo per individuare eventuali perdite, con cadenza almeno annuale. La disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.

Pertanto, fatto salvo l’obbligo di controllo delle applicazioni almeno annuale, vista la nozione di operatore, gli adempimenti in materia di gas florurati possono essere evitati dal proprietario dell’apparecchiatura attraverso la stipula di contratti di manutenzione dell’impianto con imprese specializzate. A carico del proprietario, in tale ipotesi, resta l’obbligo di assicurare che la manutenzione, così come i controlli periodici, siano effettuati da soggetti debitamente certificati ed iscritti nel relativo Registro (consultabile in internet sul sito dedicato: http://www.fgas.it/).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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