il Punto Coldiretti

Gas florurati, in attesa dei chiarimenti ministeriali

Sono state segnalate alle Istituzioni competenti le difficoltà connesse  all’imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di gas florurati ad effetto serra, disciplinata dall’articolo 16 del d.P.R. 27 gennaio 2012, n.43.

Coldiretti, in particolare, ha inviato al Presidente della Commissione  ambiente della Camera dei Deputati ed al Ministero dell’Ambiente una richiesta di chiarimenti e di intervento, evidenziando la materiale impossibilità di adempiere all’obbligo previsto dalla norma nei tempi indicati.

Nel dettaglio, il decreto citato disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Ai sensi dell’articolo 16, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell’ambiente, per il tramite di Ispra, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, la cui tenuta è prevista dall’articolo 15.

Al fine di comprendere il campo di applicazione delle disposizioni, il modo più facile per individuare se il proprio apparecchio rientra tra quelli interessati dalla disciplina è controllare l’etichetta sull’apparecchiatura. Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati immesse in commercio nell’Unione europea dopo il 1° aprile 2008 devono riportare un’etichetta con il testo “Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto” e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato. Se sull’etichetta non si trovano le necessarie informazioni, il manuale o le specifiche tecniche dovrebbero indicare il tipo di refrigerante contenuto nell’apparecchiatura.

Gli obblighi indicati, previsti a carico degli operatori, potrebbero interessare i proprietari degli impianti in quanto l’operatore è definito come “una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti”. In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura.

Nel documento di chiarimenti predisposto dalla Commissione europea, è stato precisato che: “l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Di solito, l’operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell’apparecchiatura, mentre nelle applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell’apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare, dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti”.

Con riferimento all’adempimento all’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 16 del decreto nazionale, quindi, il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati è stato reso disponibile solo a seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, mentre il registro dell’impianto previsto dall’articolo 15 del d.P.R. è stato istituito con comunicato dell’11 febbraio 2013.

In tale contesto, considerato che l’adempimento richiesto è funzionale al censimento dei dati in materia di emissioni relativi all’anno precedente, è evidente che le disposizioni dovrebbero interpretarsi nel senso che l’obbligo di invio della dichiarazione di cui all’articolo 16 decorre a partire dal prossimo anno. Attualmente, si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero al fine di confermare la correttezza di tale interpretazione circa la non obbligatorietà, per l’anno in corso, della suddetta dichiarazione.

La normativa vigente impone, oltre ad un tempestivo intervento delle Istituzioni al fine di risolvere le problematiche indicate, una riflessione anche in una  prospettiva di lungo periodo, al fine di  valutare le opportune semplificazioni al sistema degli adempimenti previsti dal decreto, in modo da assicurare che, nel rispetto delle norme comunitarie di riferimento, siano evitati per le  imprese agricole ulteriori e inutili oneri amministrativi.

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