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Il Codice rivede le norme di tutela del paesaggio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato modificato di recente, con due decreti legislativi che incidono sia sulla disciplina dei beni culturali che su quella relativa al paesaggio.

Cambia la definizione di paesaggio e viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Si evidenzia, infatti, che dall’entrata in vigore dei piani paesaggistici, le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti su quelle dei piani territoriali ed urbanistici; mentre gli eventuali limiti alla proprietà da essi derivanti non sono oggetto di indennizzo. Tra gli obiettivi che i piani devono perseguire è prevista, comunque, l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali.

Le nuove norme riscrivono anche le previsioni in materia di autorizzazione per interventi da eseguire su beni considerati di interesse pubblico paesaggistico. Si ricorda, infatti, che i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili ed aree di interesse paesaggistico devono munirsi di un’apposita autorizzazione per tutti gli interventi che intendano intraprendere. Perciò, è necessario presentare un progetto degli interventi, corredato della prescritta documentazione ed astenersi da avviare i lavori fino a che non si sia ottenuto il provvedimento favorevole. A questi soggetti, infatti, è vietato distruggere i beni oggetto di tutela ed introdurvi modificazioni capaci di recare pregiudizio ai valori paesaggistici.

Esempi di beni di interesse paesaggistico rilevanti per il settore agricolo e tutelati per legge, sono i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, i parchi e le riserve nazionali o regionali ed i territori di protezione esterna dei parchi. Esempi di beni che diventano di interesse a seguito di  una apposita procedura, sono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; e le bellezze panoramiche.

Non è comunque richiesta l’autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste considerate di interesse paesaggistico per legge, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Con la riforma del Codice, le Soprintendenze, che nella disciplina precedente rivestivano un ruolo marginale, essendo consentito loro un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni, emettono ora un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli, rafforzando così la tutela del paesaggio. Il parere è, invece, meramente obbligatorio quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

Il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere passa da sessanta a quarantacinque giorni; scaduto inutilmente il quale può essere indetta una conferenza di servizi, nel cui ambito il soprintendente ha ancora quindici giorni di tempo. Nel caso di inerzia decide la regione o il comune delegato.

Gli enti competenti devono, inoltre, rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole da osservare in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe).

Per quanto riguarda le demolizioni è prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC, incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione dei cosiddetti ecomostri. A questo proposito è da notare che la Legge finanziaria 2008 stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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