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Il Collegato ambientale approda alla Camera

Approda finalmente alla Camera dei Deputati il cosiddetto “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – AC 2093), licenziato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2013 e che contiene disposizioni in materia ambientale, alcune delle quali di profondo interesse per il settore agricolo.

Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, l’articolo 29 che disciplina la fattispecie della combustione controllata dei residui di potatura sul luogo di produzione. Preso atto del divario tra le previsioni normative e le usuali pratiche agricole locali e del contrasto interpretativo ed applicativo in materia, la norma prevede che i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e di salvaguardia della salute umana. 

La disposizione, fortemente sollecitata da Coldiretti e condivisa anche dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Corpo forestale dello Stato, ha lo scopo di risolvere l’annoso problema legato alla necessità di distinguere le usuali attività di gestione controllata in campo dei residui vegetali rispetto alle attività di smaltimento illecito di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato mediante bruciatura, che sono condotte penalmente sanzionabili.

Tra gli altri provvedimenti di interesse, l’articolo 1 intende apporta semplificazioni nelle procedure per l’organizzazione e la gestione degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzate anche a rendere più snella ed efficiente l’azione istituzionale degli stessi ed una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.

L’articolo 10 disciplina l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, rendendo obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosiddetto green public procurement) ed inserendo tra questi anche gli  acquisti relativi al settore “cibo”. In tale contesto, vengono introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare la gestione e la destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.

L’articolo 11 ha lo scopo di riconoscere incentivi ai consumatori, alle aziende ed agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati dalle raccolte differenziate post consumo, in modo da promuovere il recupero, il riciclo ed il riutilizzo di materiali. Nella relazione di accompagnamento, è precisato che uno dei vantaggi di tali politiche di incentivazione è quello non solo di prevenire lo spreco di materiali, ma anche di ridurre il consumo di materie prime, con la conseguenza immediata di determinare un uso razionale di risorse scarse, un minor utilizzo di energia e la progressiva diminuzione di emissioni di gas serra. L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato, in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati.

L’articolo 23 reca disposizioni per il finanziamento degli interventi di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a elevato rischio idrogeologico ed introduce un meccanismo per rendere più agevole la rimozione e la demolizione di opere e immobili realizzati abusivamente nelle aree del Paese classificate a rischio idrologico elevato e, cioè, le zone in cui le condizioni di fragilità del territorio rendono particolarmente urgente la necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza delle risorse naturali.

Il disegno di legge, presentato il 12 febbraio, ha iniziato l’iter Commissione lo scorso 18 marzo.  Visto il contesto di riferimento e la complessità delle tematiche disciplinate, il provvedimento è destinato, prevedibilmente, ad essere integrato e modificato nel corso dei lavori parlamentari.

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