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Il Consiglio di Stato sancisce l’illegittimità dell’ordinanza sindacale di rimozione degli apiari

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 19 maggio 2016 n. 2090 ha dichiarato illegittima un’ordinanza sindacale di rimozione di un apiario. La vicenda riguarda il titolare di un’impresa agricola esercente attività di allevamento di apis mellifera diretta alla produzione di risorse nettarifere (nettare, melata, polline e propoli) che ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del Tar della Puglia con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Sindaco del Comune in cui insistono i due ricorrenti con il quale è stata ingiunta la rimozione degli apiari esistenti in loco.

Secondo il Consiglio di Stato,  l’esercizio del potere di ordinanza non risulta giustificato dalla sola presentazione di numerosi esposti da parte dei residenti confinanti con l’apiario, nei quali vengono lamentati inconvenienti igienico-sanitari e vengono evidenziati disagi sia ai beni di proprietà che alle persone”. Infatti, dai verbali di sopralluogo del servizio veterinario della Asl e del locale Comando di Polizia Municipale  non emerge la presenza dei “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)” di cui all’ articolo 54 del Testo Unico Enti Locali.

Le richiamate, eccezionali condizioni che avrebbero secondo i residenti legittimato l’ordinanza del Sindaco neppure possono dirsi sussistenti sulla base della segnalazione con la quale si lamentava la presenza di uno sciame d’api nel giardino dell’abitazione di una vicina, distante circa 15 metri dall’allevamento in questione e che avrebbe provocato “grave disagio ai residenti in quanto impediva effettivamente l’utilizzo dell’area esterna all’abitazione”. Si tratta di uno stato di fatto che, per quanto foriero di indubbi fastidi e disappunti, non legittima l’attivazione di un potere dichiaratamente eccezionale e il cui esercizio non può essere plasmato al fine di dirimere questioni che possono – e debbono – essere affrontate con strumenti giuridici di carattere ordinario.

Infine, secondo il Consiglio di Stato non può legittimare l’attivazione di un potere sostanzialmente extra ordinem,  il contenuto della relazione del Servizio veterinario, da cui emerge che “le api soprattutto nel periodo estivo attratte dall’acqua stazionano in gran numero nei giardini dei vicini per abbeverarsi”.

E’ stato affermato al riguardo che il richiamato potere di adozione di un ordinanza da parte del Sindaco di un Comune, può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall´ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 giugno 2012, n. 3490).

E’ stato altresì chiarito che il carattere eccezionale del richiamato potere comporta che il suo esercizio resti relegato alle sole ipotesi in cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall´ordinamento giuridico: si tratta di un’ipotesi che non ricorre , di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono fronteggiare le medesime situazioni adottando i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 904). Pertanto, sulla base dei principi appena richiamati alle peculiarità del caso in esame, risulta che il Comune appellato non abbia dimostrato nel caso in oggetto,  il ricorrere dei presupposti che legittimano il ricorso al potere di ordinanza di cui al comma 4 dell’articolo 54 del Tuel.

La sentenza del Consiglio Stato oltre a mettere in luce i limiti del potere di ordinanza del Sindaco chiarisce anche alcuni aspetti importanti rispetto alla convivenza dell’attività di apicoltura con la presenza di centri abitati e chiarisce in modo inequivocabile che tale attività economica, seppure foriera di alcuni effetti potenzialmente fastidiosi  per i residenti, non legittima a priori  l’intervento di rimozione degli apiari.

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