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Il Tar boccia i maxi-impianti fotovoltaici: “Deve prevalere la tutela dell’ambiente”

La possibilità di istallare un impianto fotovoltaico deve essere sempre valutata tenendo conto della prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ambiente rispetto a quello economico che risiede nell’iniziativa.

Ciò è quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo nella recente sentenza del 13 febbraio 2012, n. 73, che ha respinto le pretese dell’impresa che ha agito contro il diniego di autorizzazione per realizzare una centrale di produzione di energia elettrica attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici, in un’area situata in zona destinata a verde agricolo al di fuori dei confini di una riserva naturale.

Nello specifico, la società operante nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, in virtù del fatto che i pannelli fotovoltaici dovevano essere collocati non all’interno della riserva bensì nella zona esterna alla stessa, ha ritenuto ingiusto il provvedimento dell’amministrazione comunale, determinato anche dal parere negativo del comitato di gestione della riserva naturale. 

Ebbene, oltre al fatto che la riserva naturale in questione rientra tra i siti di importanza comunitaria ed è inserita nell’elenco ufficiale nazionale delle aree protette, il giudice amministrativo ha dovuto, chiaramente, tenere conto del regime normativo a cui è sottoposto ogni intervento nella fascia esterna della riserva naturale.

A tal proposito, per quanto riguarda specificatamente le installazioni di impianti solari fotovoltaici, le Linee guida previste nella Regione Abruzzo dichiarano espressamente non idonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, senza fare alcun riferimento alle zone esterne alle aree naturali protette.

In mancanza di tale previsione, la questione è stata risolta attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco. In considerazione della prevalenza dell’interesse ambientale rispetto all’interesse economico, il giudice ha così dichiarato legittimo il provvedimento comunale che ha negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto in un’area esterna ad una riserva naturale regionale, ritenendo giusto proteggere anche le zone esterne alle suddette aree naturali, anche considerando che si sarebbe realizzata una disparità di trattamento tra i due sistemi di protezione faunistico-ambientale che le linee guida abruzzesi certamente non intendevano perseguire.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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