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Inadeguate le linee guida per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

Le linee guida richieste dalla normativa di settore (d.lgs. n. 387/2003), volte a disciplinare i procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio, dovrebbero rappresentare uno strumento fondamentale per la programmazione territoriale.

In attuazione di tali disposizioni, da emanarsi in Conferenza unificata di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Nella versione predisposta è omesso, invece, qualsiasi riferimento all’impatto sulle componenti agricole del paesaggio e della biodiversità.

A parte la menzione sui criteri di individuazione delle aree inidonee, ci sono due soli passaggi del documento in cui si cita l’agricoltura: quando si sottolinea come l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico, che non è necessaria per le aree classificate come agricole, e quando si evidenzia come la combustione a fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale possa essere valorizzata solo ove rappresenti una risorsa significativa nel contesto locale ed una importante opportunità a fini energetici e produttivi.

Più nel dettaglio, occorre sottolineare alcuni aspetti salienti.
Innanzitutto, la bozza di linee guida considera interventi di manutenzione ordinaria, soggetti a comunicazione preventiva, gli interventi di installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Le torri anemometriche, finalizzate alla misurazione temporanea del vento, possono essere installate previa comunicazione al comune e consenso del proprietario del fondo e, solo ove questa duri più di 36 mesi, ricorre l’obbligo di denuncia di inizio attività.

Riguardo al procedimento unico, poi, la bozza di documento dispone che il superamento delle limitazioni contenute nei Piani Energetici regionali o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, come ripartite, non ne preclude l’avvio e la conclusione favorevole, cosa che potrebbe determinare la crescita di una fonte a discapito di altre.

Rimanendo in tema, si evidenzia che solo per gli impianti eolici e fotovoltaici (esclusi quelli installati su edifici esistenti) con potenza nominale superiore a 200 kW, il procedimento si svolge con la partecipazione dei un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e che, nei casi in cui non si ragioni di aree sottoposte a vincolo, questa partecipazione ha il solo fine di orientare la localizzazione e indicare eventuali misure di mitigazione per motivate ragioni relative all’impatto visivo dei medesimi su zone vincolate ricadenti in area vasta.

Riguardo agli impianti eolici, poi, il rispetto delle misure di mitigazione, indicate nell’allegato concernente i criteri per un corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio, costituiscono semplicemente un elemento di valutazione favorevole del progetto.

Proprio in questo allegato, nell’elenco delle misure di mitigazione, si legge che, ove possibile, deve essere considerata la singolarità e diversità di ogni paesaggio, evitando di interrompere un’unità storica riconosciuta. E, tra le indicazioni per la fissazione di misure compensative, si legge che per l’eolico l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’apposito allegato costituisce di per sé azione di riequilibrio ambientale e territoriale.

Tra i criteri per l’individuazione delle aree non idonee si prescrive che queste non possono riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Questa, si legge, non può configurarsi come divieto preliminare in quanto i diversi interessi in campo sono valutati di volta in volta in sede di conferenza dei servizi. Inoltre, non possono essere individuati siti ed aree non idonee all’installazione di quegli interventi soggetti a denuncia di inizio attività e/o mera comunicazione.

La bozza di documento, ammette, peraltro, che possono essere individuati come siti non idonei, le aree agricole interessate da produzioni agricole e alimentari di qualità (ad esempio, D.O.P. e I.G.P.)e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale, richiamando, comunque, la possibilità di ubicare tali impianti in zone agricole, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Infine, la bozza di linee guida, non pone nessuna enfasi particolare sulla partecipazione dei portatori di interesse al procedimento, nonostante sia, proprio in simili procedimenti, fondamentale il consenso degli interessati, per uno sviluppo realmente comprensivo di interessi energetici, ambientali, economici e sociali.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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